Personale

L’assoluzione per difetto di giurisdizione non legittima il rimborso delle spese legali al dipendente

di Vincenzo Giannotti

Il dipendente pubblico chiamato in causa in un giudizio risarcitorio dal proprio ente che la vinca per difetto di giurisdizione, non potrà reclamare il rimborso delle spese legali patite per essersi difeso in giudizio. L'assoluzione dovuta a una sentenza di mero rito, ossia che abbia deciso sulla incompetenza del solo organo giurisdizionale, lascia intatto il conflitto di interessi con la propria amministrazione, conflitto che inibisce il rimborso delle spese legali. Sono queste le indicazioni della Cassazione con la sentenza n. 20320/2018.

La vicenda
Un medico è stato chiamato in giudizio dal proprio ente a garanzia e in manleva per rispondere del danno risarcitorio causato a un paziente deceduto. Il giudice unico ha, tuttavia, accolto l'eccezione del difetto di giurisdizione, proposta dal dipendente pubblico, affermando la competenza del giudice contabile e compensando le spese. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello, hanno respinto il diniego della Ausl al rimborso delle spese legali sopportate dal dipendente per la propria difesa in giudizio, e ne hanno disposto il pagamento a carico dell'azienda. La Corte territoriale ha ritenuto la sentenza di rito assimilabile a un'assoluzione, avendo l'Azienda chiamato in manleva nel giudizio il proprio dipendente. L'Ausl si è opposta alla sentenza di condanna al rimborso delle spese del dipendente, adendo la Cassazione e sostenendo che la pronuncia di mero rito va ritenuta priva di un accertamento non potendole riconoscere efficacia di accertamento negativo in ordine alla responsabilità del dipendente.

L'accoglimento del ricorso
Per la Suprema Corte il ricorso dell'Ausl deve essere accolto in conformità all'orientamento del giudice di legittimità. Infatti, il diritto al rimborso delle spese legali non può essere ritenuto connaturato al rapporto d'impiego pubblico contrattualizzato e il suo insorgere è sempre inscindibilmente correlato al ricorrere delle condizioni dell'assenza di un conflitto d'interesse con l'ente datore e l'aver ottenuto una sentenza di proscioglimento da ogni accusa. Nel caso di specie il conflitto di interessi resta impregiudicato, in quanto il Tribunale ha decretato l'estromissione del medico dal giudizio risarcitorio per motivi di mero rito e non invece deciso sulla sua responsabilità, pronunciandosi unicamente sulla propria carenza di giurisdizione. In merito alla possibile equiparazione di una sentenza di mero rito con il proscioglimento, va precisato che per poter ristorare il dipendente pubblico delle spese legali sopportate in un giudizio, la legge e la contrattazione ne riconoscono il diritto esclusivamente qualora sia accertata l'assenza di un conflitto d'interesse con il proprio ente. Il rimborso delle spese legali non opererà quindi, come nel caso di specie, quando per un verso, non sia intervenuta (ancora) una sentenza di proscioglimento, per altro verso non risulti emersa in giudizio la prova dell'insussistenza di un conflitto d'interesse reale, tale da far sorgere in capo all'ente datore l'obbligo del rimborso delle spese di difesa.
La domanda del dipendente deve essere pertanto rigettata con condanna al pagamento, in considerazione della soccombenza, delle spese del giudizio di legittimità.

La sentenza della Corte di cassazione n. 20320/2018

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