Personale

Interim per posizioni organizzative, il nuovo contratto aggancia i compensi al risultato

di Marco Rossi

Nell'ambito del contratto per le funzioni locali relativo al triennio 2016/2018, di notevole rilevanza è la scelta effettuata in ordine alla remunerazione degli incarichi ad interim, con i quali un dipendente con posizione organizzativa è investito transitoriamente della responsabilità di un altro servizio rispetto a quello di propria afferenza, per l'assenza del relativo titolare. In passato, secondo una prassi non condivisa dall'Aran, la remunerazione di questi incarichi aggiuntivi avveniva mediante un transitorio adeguamento della retribuzione di posizione, con il ricorso ai criteri definiti dalla metodologia vigente alle grandezze espressive della complessità, congiuntamente, del servizio originario e del servizio transitoriamente acquisito.

La regola del nuovo contratto
Con il nuovo contratto è stata, invece, introdotta una regola precisa (articolo 15) in base alla quale «nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim».
Peraltro, la stessa disposizione evidenzia i criteri a cui devono fare riferimento gli enti per fissare la retribuzione di risultato effettivamente riconosciuta all'interno del range predefinito, dal momento che occorre tenere conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.
È accolta, così, una soluzione che era già prevista dalla contrattazione relativa alla dirigenza, nell'ipotesi di interim, e che era già stata sostenuta dall'Aran (si veda l'orientamento applicativo RAL_1610 del 2013), la quale aveva affermato che «in tale ipotesi … dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza e impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di Po assente».
L'orientamento, peraltro, aveva anche chiarito che «l'ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità». Naturalmente, in allora, il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim poteva avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%, in assenza di una diversa previsione contrattuale, dal momento che nessuna indicazione di segno diverso era presente.

Limite superabile
Ora con la specifica disposizione contenuta nel contratto relativo alle funzioni locali del 21 maggio 2018 il limite della retribuzione di risultato è comunque superabile, fermo restando che l'importo riconosciuto è destinato comunque a gravare sulle risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative. Naturalmente, poi, tale importo non potrà essere riconosciuto automaticamente in funzione dell'interim svolto, ma implica comunque un percorso di valutazione, come ha sancito sempre l'Aran in relazione all'analogo trattamento da riconoscere ai dirigenti (si veda, in proposito, l'orientamento applicativo RAL_76).
In proposito, è chiarito che l'ente deve procedere alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dai dirigenti interessati, anche con riferimento agli incarichi di cui sono titolari ad interim, tenendo conto dell’effettiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui è titolare e quella oggetto dell'interim).
La necessità della positiva valutazione dell'effettivo apporto partecipativo al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi alla funzione dirigenziale vacante, che ha dato luogo al conferimento di tale incarico, consente di escludere che si possa operare un semplice riproporzionamento del maggiore importo della retribuzione di risultato stabilito in relazione alla durata temporale dell'incarico ad interim, con la conseguenza che un ridotto periodo dell'incarico “ad interim” non può non influire sul giudizio finale in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati.

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