Personale

Pubblico impiego, l’elemento perequativo conta per la pensione ma non per il Tfr

di Gianluca Bertagna

Con il messaggio n. 3224/2018, l'Inps ha diffuso le istruzioni per gestire l'elemento perequativo dal punto di vista previdenziale. La nuova voce di trattamento economico è stata inserita dal contratto del 21 maggio 2018 ed è già stata corrisposta ai dipendenti da giugno, primo mese utile per riconoscere gli aumenti contrattuali. Arrivano solo ora i chiarimenti sull'assoggettabilità ai fini pensionistici e di fine servizio.

La natura dell’istituto
L'elemento perequativo è un istituto della retribuzione che ha fatto la comparsa in tutti i contratti nazionali stipulati nella scorsa primavera. È un emolumento che è erogato solo per un periodo limitato, con cadenza mensile, dal mese di marzo al mese di dicembre 2018. Viene corrisposto per periodi di lavoro superiori a 15 giorni; non è dovuto, invece, per periodi di lavoro mensili inferiori a 15 giorni o nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. L'Aran, nell'orientamento applicativo CFL1 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’8 agosto) ha affermato, inoltre, che l'elemento non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione stabilite dall'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), del contratto del 9 maggio 2006 e come conseguenza, quindi, non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell'indennità di turno.

Le istruzioni sulle pensioni
Una volta chiariti questi aspetti, mancava di conoscere la corretta imposizione previdenziale ai fini dell'elaborazione delle buste paga. Come noto, sono due gli aspetti che entrano in gioco: l'imponibilità ai fini pensionistici e l'imponibilità ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto.
Dal primo punto di vista, vengono richiamate le disposizioni degli articoli 49 e 51 del Dpr 917/1986 che stabiliscono l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. L'elemento perequativo introdotto dai recenti contratti è, pertanto, imponibile ai fini pensionistici e concorre, conseguentemente, anche ai fini della determinazione dell'imponibile della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (da ultimo, il messaggio n. 4325/2014), nonché dell'Assicurazione sociale vita (gestione ex Enpdep). Il compenso, inoltre, non rientra nel computo della cosiddetta «retribuzione virtuale», corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, nel caso di assenze per il verificarsi dell'evento malattia. Non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla, previste dal Dlgs 151/2001, dalla legge 104/1992, dall'articolo 20, comma 2, del Dl n. 112/2008.

Il fine servizio
Per quanto riguarda l'altro aspetto, ovvero il fine servizio, l'Inps precisa che l'elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del Tfs (Indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) né ai fini del Tfr; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex Enpas ed ex Inadel. L’esclusione si rifà ai principi generali sull'assoggettabilità solamente in caso di compensi fissi e continuativi ma anche al fatto che le medesime norme contenute nei contratti di rinnovo escludono il computo dell'elemento perequativo agli effetti dell'indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto. Per le Funzioni Locali il riferimento è contenuto negli articoli 66, comma 2, e 65, comma 2, secondo periodo del contratto del 21 maggio 2018

Il messaggio Inps n. 3224/2018

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