Personale

Ma le assunzioni possono «dribblare» la scadenza per l’adozione del piano dei fabbisogni

di Vincenzo Giannotti

Alcuni dubbi sono sorti in dottrina sulla reale efficacia della sanzione del divieto di assunzioni prevista in assenza dell'adozione del piano da parte delle Pa, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle linee di indirizzo del Ministro della Pa avvenute il 27 luglio scorso.

Provvedimenti e tempi
L'articolo 22, comma 1, del Dlgs 75/2017 dice che: «Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo».
Si ricorda come l'entrata in vigore della Dlgs n. 75 fosse stabilita entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 22 giugno 2017. I novanta giorni previsti dalla normativa, per l'emanazione delle linee di indirizzo, avrebbero dovuto avere efficacia dal 20 settembre 2017, mentre il divieto di assunzioni solo a partire dal 30 marzo 2018, ossia lasciando alla Pa circa sei mesi di tempo per adeguarsi. Ma il decreto del ministero è stato emanato solo l'8 maggio 2018 e, a seguito dei tempi previsti per la sua bollinatura da parte del Mef e della Corte dei conti, è andato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 luglio. Proprio a causa di un previsto possibile ritardo nell'emanazione del decreto, le disposizioni legislative hanno fornito un ulteriore termine questa volta facendo decorrere 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee di indirizzo, avvenuta appunto il 27 luglio.

Norme di rango diverso
Il termine obbligatorio di adozione dei piani triennali del fabbisogno di personale discende quindi dallo stesso decreto legislativo. Il primo problema riguarda la possibilità che un decreto ministeriale, pur richiamato dalla normativa, abbia forza tale da modificare un decreto legislativo. La risposta dovrebbe essere negativa in quanto il decreto ministeriale, nella gerarchia normativa, è norma di secondo livello rispetto a un decreto legislativo. In questo caso il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali: una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore. In conclusione, nel caso di specie, la sanzione prevista del divieto di assunzione dovrebbe scattare decorsi i 60 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale.

Le disposizioni del decreto ministeriale
Se quello che è stato detto è vero, allora le disposizioni contenute nel decreto ministeriale vanno lette in modo diverso, anche perché oggetto di parere positivo della Corte dei conti. La frase scritta, subito dopo il periodo della sanzione del divieto di assunzione decorsi 60 giorni dalla data di efficacia delle linee di indirizzo (“Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”), nulla dice sulle assunzioni effettuate decorso inutilmente il periodo in assenza di adozione del piano. In altri termini, le Pa che avessero emesso e pubblicato bandi di concorso e pubblicati entro i 60 giorni previsti dalla normativa sarebbero salve, come le assunzioni disposte per eventuale scorrimento delle graduatorie avvenute in questo arco temporale. Se così non fosse non avrebbero alcun senso i 60 giorni previsti dalla normativa.
Altra interpretazione andrebbe allora data anche alla successiva frase, secondo cui «la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente». La frase non sembra riferirsi più al primo periodo di applicazione della normativa, ma alla sua situazione a regime, come suggerisce l'interruzione disposta rispetto al periodo precedente. Ciò significa che eventuali piani adottati o autorizzati conservano la loro efficacia anche se l'assunzione è disposta nell'anno successivo oppure interrotta per cause impreviste (esempio in caso di ricorso giurisdizionale).

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