Personale

Aumento del fondo delle risorse decentrate con effetto dal 2019 - Le istruzioni dell’Aran

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'incremento del fondo delle risorse decentrate di 83,20 euro per dipendente presente al 31 dicembre 2015 avrà effetto solo dal 2019. In caso di comando è l'ente titolare del rapporto di lavoro a effettuare l'integrazione. In caso di Unione di comuni, l'importo va trasferito al pari del trasferimento delle funzioni. Si possono così riassumere i principali chiarimenti contenuti nel parere dell'Aran n. 15354/2018.

Se da una parte si è ancora in attesa di conoscere la decisione della Corte dei conti, sezioni Autonomie, che risolverà il caos che si è creato a livello territoriale sull'inserimento o meno nel tetto al fondo per le risorse decentrate degli aumenti decisi a livello nazionale con l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 luglio), dall'altra parte l'Aran con il parere in commento spiega come applicare la norma che prevede che l'incremento è pari ad «un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019».

Prima di tutto, l'Agenzia precisa che l'inciso usato dalla disposizione contrattuale «a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019» deve essere inteso nel senso che l'incremento delle risorse stabili è applicato e calcolato con decorrenza dal 31 dicembre 2018 ma le relative risorse possono essere utilizzate solo dall'anno 2019. Il chiarimento permette di fugare ogni dubbio per quegli enti che pensavano di incrementare il fondo del 2018 di importo pro-quota pari ad 1/365mo del totale a regime.

Il comando
L'Aran prende poi in esame la procedura da adottare in caso di comando: le caratteristiche specifiche dell'istituto (nel quale datore di lavoro in senso proprio, cioè il titolare del rapporto di lavoro con il dipendente, e è resta sempre il Comune di appartenenza) e delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate (che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e continuità nel tempo) non consentono di computare, ai fini dell'applicazione dell'incremento dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018, anche il personale utilizzato temporaneamente dell'ente in posizione di comando e in servizio alla data del 31 dicembre 2015. Pertanto, l'incremento in parte stabile potrà essere effettuato solo dall'ente di effettiva appartenenza. In alcun modo, ammonisce l'Aran, può essere consentito un doppio incremento e cioè di uno presso l'ente di appartenenza e l'altro presso l'ente che si avvale del personale in comando. Le indicazioni fornite valgono non solo per l'istituto del comando ma anche per gli altri istituti assimilabili (distacco, assegnazione temporanea, utilizzo a tempo parziale eccetera).

L’Unione di Comuni
Altro chiarimento che viene fornito dall'Agenzia è come comportarsi nel caso in cui un ente al 31 dicembre 2015 faceva parte di un Unione di Comuni che successivamente si è sciolta (prima dell'entrata in vigore del nuovo contratto) e che di conseguenza il personale è rientrato nell'organico dell'ente. Nel caso di specie, secondo criteri di logica e ragionevolezza, anche questo personale deve essere computato ai fini dell'incremento previsto dall'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018. Infatti, una diversa interpretazione penalizzerebbe l'ente che non potrebbe disporre di maggiori risorse, pure essendosi incrementato il numero dei propri dipendenti in servizio, a seguito del rientro in sede di quelli precedentemente transitati presso l'Unione.
Nel caso, invece, in cui l'ente abbia aderito a un Unione dei Comuni dopo il 31 dicembre 2015, trasferendo il proprio personale, lo stesso deve procedere all'applicazione dell'incremento previsto dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 computando anche il personale in questione, trasferendo, poi, il relativo importo all'Unione, ai sensi dell'articolo 70-sexies del contratto.

Il parere dell’Aran

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