Personale

Diritti di rogito segretari, retribuzione di posizione, incarichi e utilizzo graduatorie

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Diritti di rogito ai segretari comunali
Essendosi espressa conclusivamente sull'erogabilità dei diritti di rogito ai segretari comunali, la Corte dei conti - Sezione Autonomie - nei giorni scorsi ha pubblicato la delibera 30 luglio 2018 n. 18, affermando che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché a quelli appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti dirigenti. Ciò in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/2015/QMIG, alla luce dell'articolo 10, comma 2-bis, del Dl 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla legge 114/2014).

Aumenti dei valori della retribuzione di posizione
Il Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018 ha previsto che la graduazione della retribuzione di posizione possa portare al riconoscimento di un importo massimo di 16mila euro. Un ente ha chiesto alla Corte dei conti della Lombardia cosa accade se la nuova pesatura comporta un aumento dei valori attualmente in godimento.
Nella delibera n. 221/2018 è affermato che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l'aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell'articolo 15, comma 2, del Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente rispettare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa (articolo 67 Ccnl), il limite di finanza pubblica posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Come precisato, per altro, dall'articolo 67, comma 7, del Ccnl (salve le facoltà di rimodulazione, a invarianza complessiva di spesa, previste dagli articoli 15, comma 7, e 7, comma 4, lettera u).

Incarichi non autorizzati
La sezione Lavoro della Corte di cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente pubblico colpevole di aver ripetutamente violato il divieto previsto dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001, adoperandosi in numerosi incarichi extra lavorativi non autorizzati dal proprio datore di lavoro (sentenza del 21 agosto 2018 n. 20880).
Il lavoratore aveva impugnato la sanzione lamentando, tra le altre, la violazione del principio di giusta causa e della necessaria proporzionalità fra addebito contestato e sanzione inflitta, soffermandosi sulla circostanza che in difetto di una espressa previsione da parte della legge e della contrattazione collettiva, la condotta addebitata non poteva essere sanzionata con il licenziamento. Per la Corte, invece, non vi è alcun dubbio che la reiterata violazione dell'obbligo imposto dall'articolo 53 del testo unico del pubblico impiego, alla quale la stessa disposizione riconosce, al comma 7, rilevanza disciplinare, possa giustificare il recesso, ferma restando la necessaria proporzionalità tra addebito e sanzione (articolo 2106 codice civile), e tenendo conto della gravità dell'inadempimento, valutando gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta.

Utilizzo delle graduatorie esistenti
Alla Corte dei conti dell'Umbria è stato sottoposto un quesito «sulla possibilità di utilizzare la propria graduatoria, [relativa ad] un posto [di lavoro] a tempo indeterminato, part-time 50%», approvata [dall'] Ente nel 2013, tutt'ora vigente, per la copertura di un posto attualmente vacante nel piano dei fabbisogni del personale 2018-2020, con identico profilo e categoria professionale part-time 50 %». L’assunzione si riferisce a «una figura professionale preesistente e vacante nella dotazione organica, antecedente alla approvazione della graduatoria, [che ha poi subito] rimodulazioni limitatamente ed esclusivamente al tempo di lavoro esigibile [e che] nel 2018 è stata ricondotta alla sua originaria connotazione di istruttore direttivo tecnico part-time 50 % » .
Con delibera del 17 luglio 2018 n. 96/2018 i magistrati ricordano che l'inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati (in base all’articolo 91, comma 4, Tuel) costituisce un principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli enti locali, volto a escludere modifiche di organico per favorire candidati già noti.
In ogni caso, rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione, ed è oggetto di riserva amministrativa, l'utilizzazione delle graduatorie già approvate (e ancora valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso. Peraltro, prosegue la Corte dei conti Umbria, la scelta va espressa mediante atti adeguatamente motivati, tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

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