Personale

Illegittimo il concorso pubblico se i criteri di valutazione sono fissati dopo l’esame delle domande

di Pietro Verna

È illegittimo l'operato della commissione esaminatrice di un concorso pubblico che abbia determinato i criteri di valutazione dei titoli successivamente, anziché anteriormente, all'esame delle domande di partecipazione dei candidati. La determinazione dei criteri costituisce infatti un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, in quanto funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della commissione, nel rispetto degli articoli 3 e 97 della Costituzione e all'articolo 12, comma 1, del Dpr 487/1994, questo è quello che ha stabilito il Tar Sicilia con la sentenza n. 1641/2018.

Il fatto
Con l'affermazione di questo principio, il tribunale amministrativo ha annullato la graduatoria del concorso indetto dall'Azienda sanitaria provinciale di Catania per l'assegnazione di un incarico libero professionale per quattro psicologi, poiché la commissione d'esame aveva, nell'ordine:
• preso visione dei nominativi dei candidati;
• esaminato le istanze di partecipazione ed ammesso i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
• deciso che i punteggi per i titoli e servizi prestati sarebbero stati in seguito assegnati «sulla base dei criteri generali di valutazione» determinati «in data odierna, riportati nella scheda tipo, allegata e parte integrante del presente verbale».
Modalità che la sentenza ha ritenuto in contrasto con l'articolo 12, comma 1, del Dpr 487/1994 «le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove» e articolo 8, comma 1, nei concorsi «per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati».
Queste disposizioni, hanno chiarito i giudici amministrativi, si applicano anche ai concorsi indetti da soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni dello Stato quali gli enti locali (Tar Lazio, n. 786/2014), gli enti pubblici non economici (Tar Sicilia, n. 877/2016) e le autorità indipendenti (Tar Lazio, n. 13528/2015)

Indirizzo giurisprudenziale
La pronuncia conferma l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la preventiva determinazione dei criteri di valutazione dei titoli prevista dagli articoli 8, comma 1 e 12, comma 1, del Dpr 487/1994 costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura nei concorsi, in quanto garantisce la regolarità del procedimento valutativo ed evita che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi (Tar Campania, n. 257/2015; Tar Marche, n. 34/2013).
La decisione è conforme al principio secondo cui l'inosservanza della regola procedimentale configura un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale (Tar Valle d'Aosta, n. 61/1978), anche nel caso in cui i criteri di valutazione dei titoli siano dettati dal bando di concorso, in quanto neanche il carattere vincolante e dettagliato della legge speciale «può esimere la commissione dal rispetto della prevista scansione procedimentale» (Tar Lazio, n.786/2014) e il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che i criteri siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, «con la conseguenza che è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione» (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2334/2017). Quest'ultima pronuncia ha «archiviato» l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale determinare i criteri di valutazione dei titoli dopo la prima prova d'esame costituiva una mera irregolarità che non produceva alcun effetto invalidante sulla procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 5869/2001).

La sentenza del Tar Sicilia n. 1641/2018

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