Personale

Mobilità volontaria e resti assunzionali anche per i Comuni sotto i mille abitanti

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 227/2018/PAR , ha reso parere in materia di ricorso all’istituto della mobilità volontaria e di utilizzo dei resti assunzionali nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Il quesito
Nel caso di specie, nel formulare una richiesta di parere sulla disciplina limitativa alle assunzioni di personale negli Enti locali, il Sindaco di un Comune ha segnalato che nell’anno 2007 un dipendente del proprio Ente, con qualifica professionale di vigile, era cessato dal servizio per pensionamento, ma l’Amministrazione non aveva mai provveduto alla sua sostituzione, in quanto aveva garantito il servizio avvalendosi di personale di altri comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, Legge 311/2004.
A causa della sopravvenuta indisponibilità degli altri Enti ad autorizzare il personale per l’espletamento del citato servizio, il comune istante ha chiesto, ai giudici contabili, delucidazioni circa la possibilità di ricorrere,  per la copertura del posto,   all’istituto della mobilità volontaria,  finanziariamente neutro, o, in subordine, circa la possibilità di utilizzare i resti assunzionali sin dall’anno 2007, in quanto il comune stesso aveva una popolazione inferiore a 1000 abitanti e, fino al 2015, non era soggetto al Patto di stabilità.
La Corte ha, preliminarmente, osservato che, a decorrere dall’anno 2014, gli Enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 quater, della Legge 296/2006, introdotto dall’articolo 3, comma 5-bis, del Dl 90/2014.
Gli Enti con popolazione superiore a mille abitanti, già sottoposti al Patto di stabilità interno, pertanto, sono tenuti a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di personale impegnata nel triennio 2011-2013. Al contrario, per gli Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008, che rappresenta il parametro di riferimento per calcolare il limite di spesa personale, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e smi.
Il comma 762 della Legge 208/2015 ha, poi, chiarito il nuovo regime di limitazioni delle spese di personale alla luce della cancellazione del Patto di stabilità interno, stabilendo che restano valide le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della Legge 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli Enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del Patto di stabilita interno.

La procedura di mobilità
Entrando nell’esame del quesito posto dal Comune, circa la possibilità di procedere ad assunzioni attraverso l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001, la Corte ha osservato che il Comune deve, comunque, preventivamente bandire una procedura di mobilità, a cui possono partecipare i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, aventi il profilo professionale richiesto, ai sensi dell’articolo 30 citato.
In questo caso, l’articolo 1, comma 47, L. 311/2004, basandosi sul principio di neutralità finanziaria elaborato dagli stessi giudici contabili, dispone che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno.
La procedura di mobilità, difatti, non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare, verificandosi solo uno spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra e, conseguentemente, non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti.
L’applicazione di tale normativa è, però, sottoposta a due limitazioni: la prima è il rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente l’assunzione, la seconda è il rispetto del limite di spesa relativa al personale sostenuta nel 2008, per gli Enti non soggetti al Patto fino al 2015.

I resti assunzionali
Qualora la procedura di mobilità non dovesse risultare fruttuosa, allora il comune potrà utilizzare, ai fini della nuova assunzione, i resti assunzionali calcolandoli sin dal 2007, in quanto non era soggetto al Patto fino al 2015, ma sempre rispettando le condizioni enucleate dalla Corte.

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