Personale

Piani triennali sul personale, la spesa media 2011-2013 fissa il tetto

di Gianluca Bertagna

Il limite del tetto potenziale massimo per la redazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, tenendo conto anche delle linee di indirizzo pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio scorso, è quello determinato in base all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 ovvero il tetto da rispettare nel contenimento della spesa di personale. Il principio è espresso dalla Corte dei conti della Puglia nella deliberazione n. 111/2018 con la quale si coglie l'occasione per riassumere anche le effettive modalità di calcolo.

Il quadro di riferimento
L'articolo 6 del Dlgs 165/2001, come riscritto dal Dlgs 75/2017 ha rivoluzionato per le amministrazioni pubbliche le modalità di programmare i propri fabbisogni di personale giungendo a definizioni di dotazione organiche in linea con le proprie capacità assunzionali e i propri limiti di spesa. Le linee di indirizzo del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 – che per gli enti locali sono punto di riferimento e non costituiscono regole vincolanti – hanno poi dato qualche istruzione in più su queste operazioni di conteggio. Nello specifico, per gli enti territoriali, è stato scritto che la dotazione organica deve essere contenuta in un tetto potenziale di spesa massima sulla base delle dettagliate normative di settore.
Pertanto, il sindaco di un Comune ha chiesto alla sezione regionale della Corte dei conti se il limite può essere fissato nella media delle spese di personale 2011/2013 (per gli enti fino a 1.000 abitanti sarebbe l'anno 2008). I magistrati hanno dato risposta positiva, richiamando due deliberazioni della Corte dei conti Sezione Autonomie: con la deliberazione n. 25/2014 è stato affermato il principio generale e con la n. 16/2016 è stato confermato che il parametro è la media 2011/2013. Chiude il cerchio la deliberazione n. 27/2011 delle Sezioni Riunite che afferma come sia necessario fare riferimento agli impegni.

Le progressioni orizzontali
In un passaggio delle linee di indirizzo, viene affermato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve poi indicare, sempre nello spirito del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio. Il riferimento è ovviamente alle progressioni verticali, ma partendo da questa frase è stato chiesto se anche le progressioni orizzontali vanno conteggiate nel tetto della spesa che fissa il limite massimo. La risposta dei magistrati non può che essere positiva, entrando a far parte del calcolo della spesa ogni compenso corrisposto ai propri lavoratori.
Da ultimo. La deliberazione in esame riassume tutte le interpretazioni e gli interventi della magistratura contabile che si sono succedute negli anni per calcolare il parametro di spesa 2011/2013 e il suo rispetto anno dopo anno. Come noto, il valore si determina partendo dalla somma di tutte le voci lorde della spesa di personale per poi sottrare alcuni aggregati specifici. Un riassunto complessivo lo è stato offerto dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR con la quale ha elencato nell'allegato 1, sezione quinta, ai punti 6.2 e 6.3 le componenti da includere e quelle da escludere dal computo della spesa di personale.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 111/2018

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