Personale

Ricercatori e prof universitari, sui concorsi decide il giudice amministrativo

di Emanuele Guarna Assanti

Le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle commissioni d’esame nell’ambito delle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario sono sindacabili in sede giurisdizionale con la verifica dell’attendibilità delle valutazioni rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati. Resta fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il Giudice amministrativo censurare quelle valutazioni che non rientrano nel margine di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento dell’Amministrazione si sostituirebbe quello, altrettanto opinabile, del Giudice.
È quanto afferma il Consiglio di Stato con sentenza n. 5050/2018.

Le questioni giuridiche
Con ricorso al Consiglio di Stato, l’appellante impugnava la sentenza resa in primo grado dal Tar del Lazio che aveva respinto il gravame proposto avverso gli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, indetta ai sensi degli articoli 18 e 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.
L’appellante lamenta anzitutto la predisposizione di un cosiddetto bando fotocopia rispetto al candidato poi risultato vincitore, facendo esso riferimento non al settore scientifico disciplinare in generale, ma a specifiche tematiche oggetto di futuro insegnamento trattate in particolar modo dal vincitore. Sostiene inoltre il ricorrente che, di conseguenza, il presidente della commissione, in quanto «maestro» dell’allievo risultato poi vincitore, avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla decisione.
Altra doglianza riguarda le valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice nei confronti tanto dell’appellante, quanto del vincitore, con particolare riguardo alla valutazione delle pubblicazioni. E, infine, la carenza nell’esplicitare, all’interno della Relazione finale, i termini della valutazione, l’iter seguito e le ragioni della scelta.

La decisione
Rammentando il consolidato indirizzo per cui le valutazioni discrezionali sono sindacabili con la verifica dell’attendibilità delle stesse in relazione ai criteri utilizzati, potendo censura solo ciò che si pone fuori dal potere riservato di scelta, il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso.
Ribadendo come sia legittimo e auspicabile l’inserimento di criteri e requisiti plurimi in modo da non limitare la partecipazione alla procedura, il primo motivo di ricorso viene rigettato in quanto, in forza del combinato disposto dall’articolo 15, comma 1, e 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve necessariamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, rilevando le specifiche funzioni che si andranno a svolgere solo a titolo informativo.
Quanto all’onere di astensione del professore presidente della commissione, il Supremo consesso richiama un diffuso indirizzo secondo cui non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.
Le ulteriori doglianze trovano invece accoglimento.
Da un lato, infatti, nel caso in esame, le pubblicazioni del candidato non erano state oggetto di adeguata motivazione con riferimento al settore disciplinare di riferimento, dando rilievo eccessivo alla specificazione dell’insegnamento da svolgere contenuto nel bando (che rilevano solamente a titolo informativo) e non al settore scientifico disciplinare nella sua interezza (rilevante invece ex lege). Dall’altro, la relazione finale della Commissione risultava carente dei termini di valutazione utilizzati, limitandosi ad affermare che essa aveva svolto la valutazione comparativa, senza tuttavia indicarne le modalità, l’iter seguito e le ragioni della scelta.

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