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Bando da pubblicare in Gazzetta anche per gli incarichi a contratto

di Amedeo Di Filippo

Anche il bando di concorso per selezionare responsabili dei servizi e degli uffici, qualifiche dirigenziali o posti di alta specializzazione (articolo 110 del Tuel) va obbligatoriamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5298/2018.

La posizione del Tar
Per la mancata pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, un interessato chiede l'annullamento di una selezione pubblica relativa alla copertura a tempo determinato di un posto categoria D con la procedura prevista dall'articoloi 110 del Tuel.
Il Tar Campania gli dà ragione con la sentenza del 23 giugno 2017 n. 3433, annullando gli atti della procedura, considerata avere natura concorsuale presentandone gli «indici rivelatori» delineati dalla giurisprudenza: emanazione del bando, nomina della commissione esaminatrice, attribuzione del punteggio per i titoli posseduti e per la prova scritta e orale sulla base della previa fissazione dei criteri di valutazione, compilazione di una graduatoria finale di merito, nomina del primo classificato come vincitore.

Il principio costituzionale
Le norme generali discendenti dal principio scritto nel comma 3, articolo 97, della Costituzione, si legge nella sentenza, non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l'assunzione sia stata effettuata con contratti a tempo determinato. E l'obbligo di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale ne costituisce una regola generale attuativa, in quanto ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità dell’indizione della selezione a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, e non è stata incisa dall'articolo 35, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 165/2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della norma di carattere generale.

Il Consiglio di Stato dixit
In appello, la quinta sezione del Consiglio di Stato avalla in pieno le posizioni del Tar, premettendo che la nozione di concorso non ha una propria definizione normativa, ma evoca genericamente una procedura selettiva di matrice concorrenziale aperta al confronto comparativo tra una pluralità di candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, a prescindere dalla tipologia del posto messo a concorso e dalla natura, temporanea o meno, del relativo contratto.
Rientrano in questo schema anche le procedure in cui vi è una valutazione meramente fiduciaria dei candidati, con esclusione della formazione di una graduatoria di merito, quale quella prevista all'articolo 110 del Tuel per la copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. Tale procedura, affermano i giudici di Palazzo Spada, è da considerarsi «selettiva ma non concorsuale» e rientra nell'alveo dell'articolo 97 della Costituzione anche se l'incarico è «a contratto» e ha natura temporanea, è destinato a essere risolto in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie, mancano la nomina di una commissione giudicatrice, lo svolgimento di prove e la formazione di una graduatoria.
Si tratta, dunque, di una procedura selettiva a tutti gli effetti, come tale affidata alla cognizione del giudice amministrativo e per la quale sono necessarie «indefettibili modalità pubblicitarie», in primo luogo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevista dall'articolo 4 del Dpr n. 487/1994, che è sviluppo attuativo degli articoli 51 e 97 della Costituzione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5298/2018

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