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Speciale personale/2 - Nuove indennità al via solo dopo la firma dell’accordo

Il trattamento economico accessorio possono essere disciplinate solo a partire dall’integrativo relativo al 2018. A questa conclusione giunge l’Aran in risposta a un’amministrazione comunale che, per evidenti problemi nelle relazioni sindacali, alla data della stipula del nuovo contratto nazionale non aveva ancora sottoscritto gli integrativi 2016 e 2017. Al contrario, l’evolversi della situazione faceva ora ben sperare nella sottoscrizione di un accordo che, quindi, si collocherebbe dopo il 21 maggio scorso.
All’ente è sorto il dubbio di dover disciplinare quegli istituti che, per espressa previsione contrattuale, trovano «applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente contratto nazionale». Ne sono esempi l’indennità di servizio esterno prevista per la polizia locale o l’indennità condizioni di lavoro, che ha sostituito le vecchie indennità di rischio, di disagio e di maneggio valori.

Il parere Aran
L’Aran, con il parere 15538/2018, ha evidenziato che i nuovi istituti economici previsti dal contratto nazionale possono essere applicati, in presenza dei presupposti che ne legittimano la corresponsione, solo dai decentrati stipulati per gli anni 2018 e successivi.
L’Agenzia osserva che, in caso contrario, si sostanzierebbe una sorta di retroattività del contratto nazionale, applicando nel 2016 e nel 2017 voci del trattamento economico accessorio che non erano previste dal contratto in vigore all’epoca. Altro ostacolo consiste nel dover verificare, a posteriori, la sussistenza delle condizioni che ne consentono l’erogazione.
Dubbi interpretativi rimangono sia sulla possibilità di far retroagire l’integrativo per l’anno 2018 al periodo ante sottoscrizione del contratto nazionale sia sulla facoltà dell’ente di posticipare gli effetti del decentrato al 2019. Sull’argomento l’Aran non si è ancora espressa.
L’ente ha poi interrogato l’Agenzia sull’iter per l’approvazione del decentrato, chiedendo se debba applicarsi quanto previsto dal contratto del 1999 o dalla nuova intesa nazionale. L’Aran sottolinea che si tratta di un falso problema in quanto nelle due procedure «non sussistono sostanziali differenze». Sul punto, però, sorgono alcune perplessità. In primo luogo, i tempi sono diversi: in passato non veniva fissato un termine; oggi, in materia di trattamento economico, viene fissata una durata minima della sessione contrattuale in 45 giorni prorogabili per altri 45.
L’aspetto più innovativo, però, che il nuovo contratto nazionale ha introdotto sull’argomento riguarda l’applicazione provvisoria delle clausole contrattuali oggetto del mancato accordo. L’attuale disciplina è molto più vincolante: tale applicazione è consentita solo quando il protrarsi della trattativa comporta un oggettivo pregiudizio nel regolare funzionamento della macchina amministrativa.

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