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Speciale personale/1 - I contratti in ritardo «tagliano» i fondi decentrati

Si avvicina la fine dell’anno e gli enti locali si interrogano sulla contrattazione integrativa decentrata, dopo la stipula del contratto nazionale. L’articolo 8, prevede che l’integrativo abbia durata triennale e si occupi di tutte le 24 materie indicate dall’articolo precedente. Ma quasi certamente non si potrà giungere a stipulare gli integrativi di tutti gli enti entro il 31 dicembre: si stanno quindi sviluppando tentativi di tamponare il problema. Ma come?

Vecchi accordi
Ogni amministrazione, da inizio anno, sta applicando i vecchi accordi per la clausola di ultrattività dei contratti decentrati. Il nuovo contratto nazionale non ha disapplicato questi integrativi che continuano quindi ad avere efficacia fino a una loro modifica. Ma ha affermato che le nuove indennità decorreranno dal prossimo integrativo stipulato dopo il contratto nazionale.
Per esempio, l’indennità di rischio già in erogazione mensile continuerà con le stesse modalità, ma appena le parti stipuleranno un nuovo integrativo dovrà scomparire in quanto assorbita dall’indennità di condizioni lavoro. Il nuovo integrativo non potrà disciplinare, né tantomeno confermare le indennità precedenti, perché intervenendo dopo il contratto nazionale del 21 maggio dovrà adeguarsi alle nuove regole pena la nullità delle clausole (articolo 40 del Dlgs 165/2001).
Più si andrà avanti nell’esercizio, quindi, e più ci si ritroverà con un fondo 2018 eroso da quanto mensilmente viene inserito in busta paga, con la conseguenza che le somme a disposizione per i tavoli della contrattazione saranno sempre più esigue.

E nuove indennità
Le nuove indennità potranno decorrere solo dalla stipula dell’integrativo. Il che significa due cose. La prima è che non si potrà prevedere una decorrenza dei nuovi compensi antecedente alla data di stipula dell’integrativo. Inoltre sembra possibile, per le parti, stabilire che la decorrenza non sia il giorno stesso dell’integrativo, ma in una data successiva come ha stabilito, per alcuni istituti, anche il contratto nazionale. Per questo motivo, tanti enti e sindacati stanno pensando di posticipare la decorrenza degli istituti dal 1° gennaio 2019, quando peraltro i fondi verranno incrementati di una quota di 83,2 euro per ogni dipendente presente a fine 2015. Forse in questo caso, anche per le indennità, la previsione più corretta sarebbe «con decorrenza dal 31 dicembre 2018 e a valere dal 2019», visto che si sta contrattando il 2018/2020.

Progressioni economiche orizzontali
Un discorso a parte meritano le progressioni economiche orizzontali. L’articolo 16, comma 10, fa salve le sole procedure di assegnazione ancora in corso al 21 maggio scorso. Non sono quindi salvaguardati i criteri stabiliti negli integrativi precedenti, ma le sole procedure già avviate. Quindi, tenendo conto che una progressione orizzontale non può retroagire oltre al 1° gennaio dell’anno in cui viene stipulato l’accordo che le prevede, per poter attivare l’istituto nel 2018 è necessario che l’integrativo sia stipulato in forma definitiva entro il 31 dicembre di quest’anno.
Sono ben 24 le materie che dovrebbero essere contrattate in una sola tornata nel nuovo integrativo. Il contratto nazionale non lo dice, ma dovrebbe rimanere la possibilità di stipulare accordi stralcio su determinate materie. Ad esempio la Rgs, nella circolare n. 25/2012, aveva previsto gli accordi stralcio come uno dei modelli possibili. Non è l’obiettivo del nuovo contratto nazionale, ma è credibile che affrontare tutte queste materie rischi di ingessare l’ente.
Il contratto nazionale ha previsto due soluzioni alle possibilità di impasse. La prima è l’individuazione di alcune materie, soprattutto collegate all’organizzazione e all’orario di lavoro, per le quali il mancato accordo entro 30 più 30 giorni fa ritornare le scelte alle autonome prerogative. La seconda è la possibilità, sulle altre materie, di adottare l’atto unilaterale, ma solo se, dopo un tentativo di 45 più 45 giorni, possano derivare criticità all’azione amministrativa.

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