Personale

Obbligo di timbratura anche per gli avvocati ma del controllo non può occuparsi un’altra struttura

di Vincenzo Giannotti

L'obbligo di timbrare il cartellino da parte delle avvocature pubbliche, dopo le indicazioni del giudice amministrativo di primo grado, trova conferma al Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5538/2018. Ma con una variante: il controllo della rilevazione delle presenze e delle autorizzazioni alla loro deroga non può essere attributo a una struttura diversa da quella dell'avvocatura civica. Ciò ha un peso anche al fine di possibili procedimenti disciplinari in caso di mancata timbratura. La sentenza è interessante anche per il fatto che, trattandosi di dirigenti, spetta all'ente pubblico stabilire il controllo, mediante l'uso del badge, della loro presenza a nulla rilevando la loro qualifica.

Il caso
Un gruppo di avvocati ha impugnato la nota con cui il dirigente del settore risorse umane ha inviato loro i badge per ottemperare all'obbligo di marcatura della loro presenza, pena l'adozione di misure disciplinari. Il ricorso fa leva sullo spiccato profilo di autonomia e di indipendenza, oltre che sulle peculiari modalità di svolgimento dell'attività professionale. Il Tar, tuttavia, lo ha respinto in considerazione del fatto che le prerogative di autonomia e indipendenza, nei termini riconosciuti dall'ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non vengono lese da ordini di servizio finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro.

Le indicazioni del Consiglio di Stato
Secondo i giudici amministrativi di appello, il controllo delle presenze degli avvocati non è in conflitto con le prerogative di indipendenza e autonomia, in quanto pur sempre legato al perseguimento dell'interesse pubblico. Gli avvocati pubblici possono, pertanto, essere assoggettati a forme di controllo, circa le modalità anche temporali di svolgimento della loro prestazione, purché non interferiscano direttamente o indirettamente con la loro autonomia e indipendenza. A questo fine, precisano i giudici di Palazzo Spada, vi potrebbe essere interferenza nel caso in cui l'autorizzazione all'uscita dalla sede di servizio, per recarsi presso un ufficio giudiziario, debba essere rilasciata da un settore dell'amministrazione diverso da quello di inquadramento dell'avvocato. Nessuna interferenza, invece, se il controllo e l'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile dell'Avvocatura, in quanto in questo caso sarebbe garantito l'esercizio della professione cui associare la necessaria flessibilità e imprevedibilità delle attività espletate in favore dell'ente.
Altro punto a favore delle flessibilità viene riscontrato nella missiva del responsabile delle risorse umane che nella nota inviata ha anche chiarito che le autorizzazioni rilasciate possono anche essere diverse, come ad esempio in presenza di autorizzazioni per frazione oraria, per l'intera giornata o per diversi giorni, ovvero in presenza di un servizio esterno che coincide con l'inizio del servizio presso struttura diversa da quella di assegnazione, l'autorizzazione può essere acquisita anche il giorno precedente. In merito alle possibili sanzioni disciplinari, per violazioni del rispetto dell'orario di servizio, la rigidità del badge può benissimo essere adattata mediante giustificazioni prodotte dal responsabile dell'avvocatura destinato a conoscere degli spostamenti e delle autorizzazione rilasciate, tanto da rendere compatibile la flessibilità di spostamento reclamata dai dirigenti avvocati.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5538/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©