Personale

Stabilizzazione dei precari Pa, al giudice ordinario l’accertamento dei requisiti

di Guido Befani

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le liti relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari alle dipendenze di un’amministrazione pubblica ogniqualvolta il petitum sostanziale del ricorrente riguardi, non già la scelta dell’amministrazione di procedere o meno alla stabilizzazione mediante l’indizione di una eventuale procedura ovvero la correttezza formale della stessa, bensì la sussistenza del diritto soggettivo del lavoratore alla stabilizzazione ed alla sua assunzione a tempo indeterminato e la presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere a tale beneficio. È quanto afferma il Tar Salerno, con la sentenza 24 settembre 2018 n. 1318.

L’approfondimento
Il Tar Salerno è intervenuto individuando il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari alle dipendenze di un’Amministrazione Pubblica nel caso in cui sia da accertare la sussistenza del diritto soggettivo del lavoratore alla stabilizzazione ed alla sua assunzione a tempo indeterminato e la presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere a tale beneficio.

La decisione
Nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il Collegio ha avuto modo di rilevare come secondo la consolidata giurisprudenza, le liti relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari alle dipendenze di un’amministrazione pubblica sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 allorquando, come nel caso di specie, il petitum sostanziale riguardi, non già la scelta dell’amministrazione di procedere o meno alla stabilizzazione mediante l’indizione di una eventuale procedura ovvero la correttezza formale della stessa, bensì la sussistenza del diritto soggettivo del lavoratore alla stabilizzazione ed alla sua assunzione a tempo indeterminato e la presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere a tale beneficio.
Per il Collegio, infatti, nel caso di specie i ricorrenti hanno impugnano i provvedimenti del Piano di Zona Salerno 8 di rigetto delle istanze volte a rivendicare un loro diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato, assumendo la sussistenza, nel caso di specie, di tutte le condizioni, richieste dalla l. n. 165/2001, come da ultimo riformata dal c.d. “decreto Madia”, per accedere a tale beneficio, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione al giudice ordinario, anche in ragione dell’assoluta irrilevanza della natura, peraltro non concorsuale, della procedura finalizzata alla stabilizzazione.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che l’applicazione dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi, postulando la domanda dei ricorrenti un presunto diritto soggettivo a conservare il rapporto di lavoro e non già un interesse legittimo all’approvazione di un atto di macro organizzazione, con consequenziale appartenenza della presente controversia alla giurisdizione del giudice ordinario

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©