Appalti

Appalti, legittimo lo scostamento dalle tabelle ministeriali se è incluso il «costo dell'assenteismo»

di Antonio Nicodemo

Lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, non può comportare, di regola e di per sé, l’automatico giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta.
Tanto è stato stabilito dalla Sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5444/2018.
Il Supremo Consesso ha precisato che il concorrente non può essere escluso per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli delle tabelle ministeriali o dei contratti collettivi, se risulta che in esso sia incluso il “costo dell’assenteismo”, cioè degli oneri conseguenti alle legittime non effettuazioni delle prestazioni da parte dei lavoratori.

I fatti di causa
Con l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato un’impresa – terza classificata in una gara per l’affidamento di un servizio di Call Center – impugnava la sentenza del Tar Campania, che aveva rigettato il suo ricorso diretto all’annullamento dell’aggiudicazione e degli esiti della gara.
In primo grado, la ricorrente contestava la legittimità dell’aggiudicazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe superficialmente valutato come attendibile la proposta economica presentata dall’aggiudicataria, senza considerare che lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali fosse eccessivo e tale da compromettere l’affidabilità dell’offerta.
In altri termini, lamentava l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria in quanto presentava un costo del lavoro inferiore ai valori indicati nelle tabelle ministeriali.
Il Consiglio di Stato, quindi, interpellato per vagliare la legittimità della sentenza del giudice del Tar Napoli, valutava anche la possibilità di giustificare scostamenti dalle tabelle ministeriali con riferimento al costo del lavoro.

Posizione del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 5444 del 18 settembre 2018, il Consiglio di Stato rigetta l’appello e conferma la sentenza del Tar Campania sulla base del seguente iter argomentativo.
Preliminarmente, il Collegio precisa che lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi non può comportare, di regola e di per sé, l’automatico giudizio di inattendibilità o anomalia.
I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali, infatti, costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta; pertanto, agper dubitare dell’attendibilità e della serietà della stessa, la discordanza deve essere considerevole e palesemente ingiustificata.
Il calcolo del costo del lavoro secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, dunque, non può determinare l’automatica esclusione dell’impresa, laddove dimostri l’effettiva possibilità di eseguire correttamente l'appalto.
Alla luce di tali considerazioni, il Supremo Consesso conferma la sentenza di primo grado e per gli effetti ribadisce la legittimità dell’aggiudicazione.
Tanto perché, mentre le tabelle ministeriali sono calcolate su un orario di lavoro "teorico" degli operatori, nel caso di specie, come provato, il calcolo del costo del lavoro si basa sui minimi retributivi di cui alla Tabella ministeriale di cui al Dm 23284 del 2013, che ricomprendono anche i costi dell’assenteismo e degli oneri accessori.

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