Personale

Equo compenso, regioni a rischio impugnativa

Nuovi argomenti sul tema del pagamento dei professionisti, perché il Consiglio di Stato (sentenza 3 settembre 2018 n. 5138) torna sul tema del compenso professionale subordinato alla concessione di un finanziamento per l’opera pubblica progettata.

Opinioni altalenanti
Sul tema vi è un’altalena di opinioni perché il decreto legge 66/1989 (articolo 23) ostacolava gli incarichi non finanziati, ma la Cassazione (sezioni unite 26657/2014) ha ammesso i contratti condizionati alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera. È poi sopravvenuta la modifica al codice appalti (articolo 24 comma 8 bis Dlgs 50 / 2016), che impedisce alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento di progettazione, all’ottenimento del finanziamento dell’opera. Ora, tuttavia, il Consiglio di Stato sembra tornare indietro e ritiene legittimo il rifiuto di un Comune che, per un pagamento subordinato al conseguimento di un finanziamento, nega al professionista la possibilità di ottenere il riconoscimento di un «debito fuori bilancio». Questo significa che il professionista non può essere pagato e che il bilancio comunale resta impermeabile alle richieste di pagamento finché il finanziamento non viene ottenuto.

Le questioni nelle Regioni
Argomento analogo è quello che da tempo si agita in alcune Regioni, relativo alla possibilità di subordinare la presentazione di istanze e domande varie alla dichiarazione di avvenuto pagamento della parcella professionale: in particolare, ci si riferisce alla legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 25 recante «Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali». In questa norma (articoli 2 e 3), si precisa che la presentazione di un’istanza per ottenere autorizzazioni deve essere corredata, tra l’altro, anche dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente e che l’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, deve acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Questo tipo di richiesta limita tuttavia l’autonomia del professionista, che deve essere messo in condizione di competere sul mercato. Inoltre, la previsione della Regione Calabria sembra invadere il campo dei rapporti di diritto privato, cioè dei rapporti tra committente e professionista: sul tema la Regione non può intervenire se non a rischio di violare proprie competenze (Corte costituzionale 178 / 2016). Quindi, il problema della corretta entità del pagamento (equo compenso) si collega al problema del tempo in cui il pagamento avviene, alle anticipazioni e allo stesso meccanismo che subordina il pagamento al finanziamento dell’opera pubblica.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5138/2018

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