Personale

Aran contro Corte dei conti sulle sorti della categoria D3 dopo l’eliminazione del nuovo contratto

di Vincenzo Giannotti

Mentre gli enti locali si affannano a trovare soluzioni per l'avvio del nuovo contratto decentrato integrativo, oltre alle indicazioni dell'Anci contenute nel quaderno operativo n. 14 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’8 ottobre), altri suggerimenti giungono dalla Conferenza delle Regioni-Aran.

Contrattazione integrativa
Tra le indicazioni dei tecnici dell'Aran sulla contrattazione integrativa, viene precisato che le parti possono fissare, per ogni istituto contrattuale, una diversa decorrenza. Viene confermato il principio della ultrattività dei contratti decentrati precedentemente sottoscritti e la durata triennale della parte giuridica ed economica con possibilità di indicare, per la sola parte economica, una durata annuale. L'importo stanziato per le posizione organizzative (e alte professionalità) per gli enti con e senza dirigenza nell'anno 2017 non è oggetto di contrattazione e come tale può essere inserito in via diretta dall'ente. È ammissibile, tuttavia, che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento 2017, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare le risorse del Fondo del personale (previo confronto) mentre l'anno successivo potrà ripristinare lo stanziamento 2017 senza contrattazione. Resta inteso che eventuali economie restano acquisite in bilancio e non possono essere destinate alla contrattazione. Infine, si precisa che la quantificazione della percentuale delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato non è oggetto né di contrattazione e né di confronto.

L'eliminazione della categoria D3
L'eliminazione nel nuovo contratto della categoria giuridica di ingresso D3 ha creato alcuni problemi di coordinamento con le procedure che gli enti locali dovranno attivare e, in modo particolare, per le procedure di mobilità volontaria. Precisa a questo proposito l'Aran che al personale attualmente presente inquesta categoria e al personale le cui procedure concorsuali siano state attivate prima del 21 maggio 2018 (considerata l'attivazione del concorso per la mobilità obbligatoria in base all’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001), la categoria resterà vigente fino alla cessazione. In merito alle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria, i profili richiesti devono prevedere il passaggio sia con categoria giuridica D1 che in D3 rilevando quest'ultima, per la parte delle posizione economica, quale utilizzazione da imputare al fondo delle risorse decentrate. Va, tuttavia, rilevato che sulla questione della conservazione del posto di categoria D3, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata (deliberazione n. 36/2018), è di diverso avviso ritenendo valida esclusivamente la conservazione del posto in caso di indizione del concorso esterno, non rilevando le procedure interne della mobilità volontaria e obbligatoria.

Progressioni orizzontali
Sono oggetto di contrattazione i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni orizzontali, con obbligo da parte dell'ente di adeguare il proprio sistema di valutazione in modo da tener conto, in coerenza con questi criteri, anche dell'esperienza professionale maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. Il sistema di valutazione dell'ente deve, altresì, disciplinare la pesatura dei criteri e le modalità di calcolo del punteggio. Avverte, inoltre, l'Aran come, un contratto integrativo che contenga la previsione di una progressione orizzontale per tutti, ancorché nel triennio, è da considerare illegittimo in quanto non rispetta il principio della quota limitata prevista dal contratto.

Orario di lavoro flessibile
Sulla flessibilità dell'orario è ammessa la possibilità di diversificazione anche in base a specifiche professionalità e alle esigenze organizzative da soddisfare, come ad esempio per i titolari di posizione organizzativa che, a differenza di altri dipendenti, hanno difficoltà al recupero delle ore supplementari svolte in quanto le ore eccedenti sono inglobate nel trattamento economico. Il debito orario deve essere, in ogni caso, recuperato esclusivamente nel corso del mese, tranne nei casi di oggettivo impedimento accertato dal dirigente oppure quando lo spostamento al mese successivo corrisponde a uno specifico e concreto interesse organizzativo del dirigente, che lo espliciti con conseguente assunzione di responsabilità.

Permessi
Sono, infine, state fornite alcune precisazioni sulla regolamentazione dei permessi. I permessi per particolari motivi personali e familiari non devono essere dimostrati ex post, e l'ente può, per la generalità dei dipendenti, consentirne il cumulo nella stessa giornata con altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'articolo 33 della legge 104/1992 o dell'articolo 39 del Dlgs 151/2001.
Per i permessi brevi è possibile fruirne anche per lo svolgimento di incarichi esterni autorizzati, nel rispetto dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001.

La delibera della Corte dei conti Basilicata n. 36/2018

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