Personale

Niente peculato ma solo appropriazione indebita al bigliettaio di Trenitalia che ruba

di Paola Rossi

Per la Corte di cassazione chi lavora allo sportello della biglietteria di Trenitalia non è incaricato di pubblico servizio e nel caso s'intaschi i soldi ricevuti per l'acquisto dei titoli di viaggio non può commettere il reato di peculato per l'assenza della qualifica soggettiva pubblicistica, ma solo quello meno grave di appropriazione indebita perseguibile a querela di parte e sanzionato molto meno pesantemente. Infatti, la sentenza n. 45465 di ieri della sesta sezione penale, pur ribadendo l'ininfluenza della privatizzazione del '92 sulla funzione pubblica affidata a Trenitalia, esclude che emettere titoli di viaggio e incassarne il corrispettivo sia esercizio di funzione pubblica. Ma si tratterebbe di quelle mansioni d'ordine meramente esecutive e prive di discrezionalità e che perciò esulano dal perimetro pubblicistico.

Il ragionamento della Cassazione
Nel dare ragione alla ricorrente la Cassazione precisa che il motivo del ricorso fondato de plano sulla natura privatistica di Trenitalia Spa e del sottostante rapporto di lavoro non coglie nel segno. Infatti, è pacifico che la privatizzazione di società che operano in mercati concorrenziali ma alle quali è affidato lo svolgimento di servizi di rilevanza pubblica soggiacciono alla disciplina pubblicistica seppure concludono rapporti di lavoro regolati dal Codice civile. La sentenza ricorda che la definizione del codice penale (articolo 358) di 'incaricato di pubblico servizio' (qualità che aggrava i reati commessi) ricomprende chiunque a qualunque titolo presta un servizio pubblico, e a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il Legislatore del 1990 ha privilegiato il carattere oggettivo- funzionale eliminando dall'articolo ogni riferimento al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico.

Servizio e funzione pubblici
Dice la Cassazione che - secondo il codice penale - il concetto di servizio pubblico ha la stessa estensione della funzione pubblica affidata all'ente privatizzato seppur privo dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi di quest'ultima. Ma tale estensione del perimetro pubblico dei compiti affidati non ricomprende coloro che esplicano semplici mansioni d'ordine, cioè meramente esecutive e prive di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale. E secondo la Cassazione l'addetto alla biglietteria ferroviaria è figura fuori dal perimetro dell'articolo 358 del Codice penale perché il suo lavoro prevede il compimento di operazioni quasi interamente meccanizzate 'al pari' di quelle self service svolte dagli utenti alle macchinette erogatrici dei biglietti. Nessun rilievo pubblico quindi alla mansione di chi conclude di fatto un contratto per Trenitalia e ne incassa materialmente il corrispettivo.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 45465/2018

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