Personale

Insegnanti, abuso di mezzi di correzione per lo scappellotto all'alunno

di Andrea Alberto Moramarco

L'insegnante che ha un atteggiamento denigratorio nei confronti di un alunno, compiendo nei suoi confronti gesti di violenza morale o fisica, anche se considerati innocui o rivolti a scopi educativi, commette il reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. Tanto più se il destinatario di questi comportamenti è un alunno con difficoltà di linguaggio. È quanto si desume dalla sentenza n. 45736/2018 della Cassazione penale, depositata ieri.

I fatti
La vicenda prende le mosse dal comportamento di un insegnante di scuola media nei confronti di un alunno della sua classe, un ragazzo dal carattere irrequieto e affetto da disturbo del linguaggio, che veniva abitualmente denigrato alla presenza dei suoi compagni per la sua balbuzie. Esasperati dalla situazione, i genitori del ragazzo hanno denunciato il docente, che è stato processato per il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'articolo 572 del codice penale. In particolare, l'insegnante era accusato di avere un atteggiamento denigratorio verso il ragazzo e in un'occasione di aver colpito l'alunno con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonché in altra occasione di aver colpito il ragazzo con uno schiaffo, impedendogli di recarsi dal preside della scuola per protestare dopo aver subito una nota disciplinare.
Per queste condotte, che hanno determinato un aggravamento del disturbo espressivo del minore, il docente è stato condannato in primo grado per il delitto di maltrattamenti, mentre in appello, i giudici riqualificavano il reato contestato nel meno grave reato di abuso di mezzi di correzione (articolo 571 del codice penale). Per la Corte d'appello, infatti, il comportamento del docente non era animato da un intento vessatorio nei confronti del ragazzo, ma risultava essere comunque denigratorio della sua persona.
Nel ricorso in Cassazione il docente ha cercato di far capire ai giudici che, in realtà, si sarebbe trattato di comportamenti innocui, non violenti o offensivi nei confronti del ragazzo, da leggere in chiave didattica anche in relazione alla condotta insofferente e irriguardosa dello stesso alunno verso compagni e docenti.

La decisione
Per la Cassazione, tuttavia, la condanna per abuso di mezzi di correzione è legittima e ben motivata dai giudici di appello, i quali hanno correttamente valutato i fatti, accertando la condotta denigratoria dell'insegnante. Ebbene, afferma il Collegio, integra il reato previsto dall'articolo 571 del codice penale il comportamento del professore che «umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento». In sostanza, chiosa la Corte, qualsiasi violenza fisica o morale, anche se minima o orientata a scopi educativi, non è consentita dall'ordinamento, pena la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.

La sentenza della Corte di cassazione n. 45736/2018

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