Personale

Niente compenso aggiuntivo al commissario ad acta per gli indennizzi della legge Pinto

di Paola Rossi

Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza di una decisione derivante dalla legge Pinto non ha diritto a un compenso aggiuntivo. E neanche se questa somma si intenda - per non violare il principio dell’omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici - farla confluire nel fondo destinato al trattamento accessorio per la dirigenza. Dice, infatti, l’ordinanza n. 589/2018 del Tar Molise, che ha rigettato l’istanza di remunerazione avanzata dal comissario, che così si andrebbe a favorire proprio quella stessa dirigenza cui è imputabile il ritardo dell’adempimento di pagamento verso i danneggiati.

Nel caso in esame il commissario ad acta aveva richiesto una cifra pari a 5 volte il minimo di quanto riconosciuto agli ausiliari del giudice dal Dm 30 maggio 2002 , ma specificando che le somme aggiuntive sarebbero andate ad alimentare le risorse economiche per il trattamento accessorio della dirigenza. Ciò che non è possibile in quanto non previsto dalla legge e illogico rispetto a compiti dirigenziali derivanti dal mancato adempimento ascrivibile proprio alla dirigenza dell'amministrazione tenuta a risarcire i privati.

Al centro della decisione c'è l'articolo 5-sexies della legge 289/2001 introdotto con la Finanziaria per il 2016 che introduce un'eccezione alla regola del versamento al fondo dei dirigenti dei compensi dovuti da terzi per incarichi conferiti in ragione del loro ufficio, in modo tale che il ritardo dell'amministrazione non conduca addirittura ad un vantaggio economico per gli stessi dirigenti, cui sostanzialmente deve farsi ricadere la responsabilità del ritardo nel pagamento. D'altronde, dai lavori parlamentari relativamente all'articolo in questione si legge che i compensi disposti in favore dei dirigenti nominati in qualità di commissari ad acta «rientrano nel regime dell'onnicomprensività ex articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 165/01». Così come la relazione tecnica chiarisce che si tratta di una disposizione volta ad eliminare ogni possibile aggravio per la spesa pubblica

L’ordinanza del Tar Molise n. 589/2018

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