Personale

Nuovo contratto inapplicabile per l’ente che non ha ancora definito il fondo accessorio del 2016 e 2017

di Gianluca Bertagna

L'ente locale che deve ancora contrattare la destinazione del fondo del trattamento accessorio degli anni 2016 e 2017 non potrà prevedere le indennità e i compensi del contratto per le funzioni locali del 21 maggio 2018. Si può così riassumere l'orientamento applicativo CFL 13 rilasciato dall'Aran.
Nonostante gli occhi di tutti siano puntati sulla contrattazione integrativa dell'anno in corso, vi sono diverse amministrazioni ancora alle prese con la chiusura degli esercizi precedenti. Il problema sta nel fatto che a maggio l'uscita del contratto nazionale ha modificato diversi istituti contrattuali e, quindi, è sorto il dubbio su come poter chiudere il passato sapendo che sono cambiati gli importi e le tipologie delle varie indennità. Anche perché, come noto, l'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 165/2001 prevede che le clausole contrattuali integrative differenti da quelle del contratto sono nulle e non possono essere applicate. Ecco quindi il dilemma: la stipula degli accordi annuali per gli anni 2016 e 2017 effettuata in vigenza di un nuovo contratto quali elementi deve prevedere?

Le indicazioni dell’Aran
L'Aran è decisa nell'affermare che i nuovi istituti del trattamento economico accessorio previsti dal contratto del 21 maggio 2018, possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell'ente concernente il periodo temporale successivo al contratto (anno 2018 e successivi). In aggiunta viene precisato che non si ritiene possibile, in sede di contrattazione integrativa, far retroagire e applicare compensi accessori con riferimento a periodi temporali nei quali gli stessi non erano già previsti e disciplinati dal contratto, soprattutto con riferimento alle condizioni per la loro erogazione.

L’orientamento della Corte dei conti
Il parere permette, peraltro, di soffermarsi su un altro aspetto importante sul quale vi è stato un acceso dibattito con soluzione apparentemente diversa anche all'interno delle sezioni regionali della Corte dei Conti ovvero sulla possibilità di stipulare un contratto integrativo in anni successivi per disciplinare l'erogazione di somme riferite a competenza di fondi di anni precedenti.
Ai magistrati del Veneto era stato posto il caso di un ente che non aveva neppure costituito il fondo di un determinato esercizio e la risposta contenuta nella deliberazione n. 263/2016 metteva in dubbia possibilità tale erogazione, rifacendosi soprattutto ai principi contabili.
Di differente avviso, invece, la sezione regionale del Friuli Venezia Giulia che, nella deliberazione n. 29/2018, esaminando la situazione di un ente che il fondo lo aveva almeno costituito, ha ritenuto che in presenza di tutti gli elementi relativi alla valutazione (obiettivi e “pagelle”) e dei criteri già stabiliti, fosse possibile procedere al riconoscimento della produttività anche con un contratto stipulato l'anno successivo. Queste, peraltro, sono le logiche della contrattazione integrativa che si basa su regole vigenti nel tempo e ultra attive per le quali l'accordo annuale si limita semplicemente a individuare i criteri di riparto tra le varie modalità di utilizzo.

L'orientamento applicativo

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