Personale

Responsabilità infortuni, contratto, limiti alla spesa di personale, permessi legge 104

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Esclusione dai limiti di spesa di personale
Interrogata sulla possibilità di escludere dai limiti di spesa di personale l'assunzione di personale a tempo determinato e/o con contratti di lavoro occasionale per assicurare l'apertura di uno sportello di informazione turistica e di un museo, in considerazione della copertura della spesa con il contributo di un ente parco, i proventi dei biglietti delle visite e sponsorizzazioni private, la Corte dei conti della Liguria ha emesso la delibera parere n. 116/2018. I magistrati ritengono che possano essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006) e alle spese per contratti di lavoro flessibili (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti su fondi dell'Unione europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati.
È possibile inoltre, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).

Responsabilità del datore in caso di infortunio
«L'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza».
Lo afferma la Corte di cassazione penale, sezione IV - con la sentenza del 3 ottobre 2018 n. 43829, con la quale ha confermato la condanna per lesioni personali colpose inflitta a un funzionario comunale - in qualità di datore di lavoro - per un infortunio occorso a un operaio assegnato al proprio settore. La Cassazione ha confermato l'addebito posto a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico del funzionario, nella qualità di responsabile dell'ufficio lavori pubblici, in quanto dagli atti del giudizio era emerso che il medesimo non aveva fornito alla persona offesa alcun sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto e, in particolare, aveva consentito che lo stesso facesse quel lavoro dal tetto anziché da adeguata impalcatura.

Nullità nell'inquadramento diverso dal Ccnl
La Corte di cassazione, sezione Lavoro - con la sentenza del 1° ottobre scorso n. 23757, ha esaminato il ricorso di alcuni dipendenti che, a seguito dello svolgimento di un concorso interno per l'inquadramento in una qualifica superiore, chiedevano di procedere nonostante l'assenza dei requisiti previsti per la partecipazione.
La Cassazione ha illustrato che nell'impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal Ccnl di comparto, sia l'attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni.

Permessi articolo 33 della legge 104/1992 e altra attività
«Il comportamento del lavoratore subordinato che si avvalga del permesso di cui all'articolo 33, legge n. 104/1992 non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale».
Questo il principio ricordato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 02 ottobre 2018n. 23891, con la quale ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore, reo secondo il datore di lavoro di aver svolto attività estranee all'assistenza di familiari disabili durante la fruizione di permessi articolo 33 della legge 104/1992.

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