Personale

Progressioni orizzontali, il nuovo contratto supera le vecchie regole su tempi e contenuti

di GIanluca Bertagna

L'istituto delle progressioni orizzontali risulta totalmente innovato ed esaustivamente disciplinato dall'articolo 16 del contratto 21 maggio 2018. Pertanto, non si possono più ritenere validi i criteri determinati dai contratti precedenti e neppure gli orientamenti applicativi rilasciati dall'Aran in questi quasi vent'anni. È la stessa Agenzia a ricordarlo nel parere protocollo n. 16.270/2018 rilasciato recentemente a un ente locale.
Uno degli elementi chiave dell'istituto è la fissazione, con passaggio in contrattazione decentrata, dei criteri per il riconoscimento degli scatti tabellari previsti all'interno delle categorie dei dipendenti. Queste regole presentavano due aspetti fondamentali nella loro formulazione. Il primo riguardava la tempistica, il secondo il contenuto.

La tempistica
Dal primo punto di vista, gli orientamenti ricordavano che è un principio generale del nostro ordinamento che il lavoratore debba sempre sapere in ogni momento della prestazione, come orientare la propria attività al fine del raggiungimento degli obiettivi. In altre parole, il dipendente deve sempre essere a conoscenza prima del lavoro che svolge con quali strumenti verrà valutato e a quale risultato porterà la successiva valutazione. Per questo motivo, in passato, era evidente che non era possibile introdurre criteri per le progressioni orizzontali a consuntivo, quando la prestazione era già stata resa. Compito dell'ente e dei sindacati era quello di fissare i criteri preventivamente. Come la mettiamo, però, a questo punto con la nuova regola che decorre da maggio 2018? Si può superare il precetto della conoscenza a monte dei criteri di valutazione? L'Aran, nel parere in esame, ritiene di sì. Anche perché, a ben vedere i nuovi parametri di riferimento sono molto semplici, dovendosi basare su valutazioni già avvenute nel triennio precedente. Dati che di anno in anno si consolidano come in una banca dati oggettiva. Insomma, la regola finora inossidabile della preventiva consapevolezza appare giustamente superata.

Il contenuto dei criteri
Rimane poi la questione del contenuto dei criteri. Dal contratto emerge un dato certo: non si può prescindere dalle valutazioni della performance individuale ottenute dal dipendente nel triennio precedente. La norma, così come confermata dall'Aran, permette altresì di introdurre due ulteriori elementi per lo svolgimento della selezione delle progressioni orizzontali. Da una parte l'ente può valutare di attribuire appositi punteggi all'esperienza professionale, dall'altra di valorizzare anche le competenze acquisite dai lavoratori anche a seguito di percorsi formativi. L'Agenzia sottolinea che questo non è un obbligo, ma solo una possibilità da attuare a seguito di attenta ponderazione da parte dell'amministrazione e delle parti sindacali. Nell ambito del sistema dell'ente, quindi, potrà essere identificato questo ulteriore “peso” del fattore esperienza e/o del fattore competenza, tenuto conto che, sulla base del tenore letterale della norma l'elemento imprescindibile e prevalente non può che essere quello della valutazione della performance individuale.

Il parere dell’Aran

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