Personale

Province, fuori dai calcoli sul turn over il personale delle funzioni non fondamentali

di Aldo Milone

Ai fini del turn over dei dipendenti delle Province, nel calcolo del limite percentuale di spese complessive di personale da raffrontare con le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, devono essere esclusi i costi di tutto il personale non addetto alle funzioni fondamentali nonché la connessa entrata rimborsata da altri enti (Regioni) per il finanziamento di quelle funzioni non essenziali. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di conti, sezione di controllo per la Lombardia, nella delibera n. 281/2018.

I limiti al turn over
In base alla legge di bilancio 2018, le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato – da destinare prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica – solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non supera il 20 per cento (25 per quelle a statuto speciale) delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.
Inoltre, il ripristino della capacità assunzionale provinciale è condizionato al rispetto:
• del limite (generale) della rideterminazione delle dotazioni organiche imposta dal vincolo della spesa massima di personale consentita per il solo svolgimento delle funzioni fondamentali ridisegnate dalla legge di riforma 56/2014, ossia il 50 per cento (70 per le Province interamente montane) della spesa sostenuta dagli enti di area vasta alla data di entrata in vigore della stessa riforma;
• del limite (specifico) di un contingente di nuovo personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo (svolgente funzioni fondamentali) cessato nell'anno precedente.

Spese per funzioni non fondamentali
Secondo l'interpretazione (sistematica e letterale) dei giudici del controllo lombardo, le spese del personale addetto allo svolgimento di funzioni non fondamentali – posto in soprannumerario fuori dotazione organica – sostenute in virtù di accordi, convenzioni o legislazioni regionali (confermanti ovvero deleganti alle Province, dietro rimborso del costo dei dipendenti addetti, alcune competenze non ricomprese nelle loro funzioni essenziali) debbono rimanere neutrali e non computarsi ai fini del rispetto del limite percentuale generale delle spese di personale vincolato al plafond del 2014.
Analogamente, le spese del personale dipendente vanno escluse dal calcolo del rapporto tra le spese e i primi tre titoli delle entrate correnti rilevante agli effetti del ricorso al turn over, scomputando – dal lato passivo – i relativi costi dal monte spese di personale e – dal lato attivo – i connessi introiti a titolo di rimborsi elargiti dagli enti titolari della funzione delegata o comunque assegnata alle Province. Invero, solo neutralizzando spese e relative entrate risulta possibile un calcolo in termini percentuali che non penalizzi quelle Province che continuano a svolgere funzioni non fondamentali con personale il cui costo è a carico di altri enti (in specie: le Regioni), ma che non è stato inserito nell'organico di questi ultimi, rimanendo la relativa voce di spesa corrente della Provincia interessata nonostante riguardi l'espletamento di funzioni non essenziali.

Costi derivanti dal nuovo contratto
All'opposto, i magistrati contabili precisano che devono ritenersi inclusi a pieno titolo tra le spese di personale in organico rilevanti ai fini del rapporto percentuale (con le entrate) valido per l'azionamento del turn over i costi necessari a finanziare l'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

La delibera della Corte di conti Lombardia n. 281/2018

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