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Abuso dei contratti a termine nella scuola, scatta il risarcimento del danno e l'anzianità di servizio

L’abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola si configura per le supplenze su organico di diritto che superano il limite delle 36 mensilità. In tal caso, al docente è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, quantificato in base al numero dei contratti illegittimi stipulati, nonché il diritto a percepire le differenze retributive legate all’anzianità di servizio. A ribadire questa regola è l’ordinanza n. 26353 della Cassazione, depositata ieri.

La vicenda
Al centro della decisione, ancora una volta, il trattamento retributivo, previdenziale e risarcitorio da attribuire ai docenti a seguito della abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati oltre il limite temporale di 36 mesi per supplenze su organico di diritto. Protagonista della vicenda è un insegnante, con cui il ministero dell’Istruzione aveva stipulato ben 4 contratti di docenza oltre i 3 anni consentiti. Il docente chiedeva l'accertamento dell’illegittimità di un tale comportamento e otteneva dal Tribunale il risarcimento del danno, pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché le differenze retributive legate all’anzianità di servizio. I giudici d’appello, poi, rimodulavano l’entità del risarcimento portandola a 7 mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell’articolo 32 comma 5 della legge 183/2010 secondo i criteri indicati nell’articolo 8 della legge 604/1966: 5 mensilità per il primo abuso, più mezza mensilità per ogni contratto successivo, oltre a un’ulteriore mezza a titolo di danno da ritardo.

La decisione
A questo punto la questione arriva dinanzi alla Cassazione, dove il ricorso del Miur, basato sulla insussistenza dei presupposti del risarcimento e sulla mancanza di condotta illecita dell’amministrazione, viene però bocciato. Per la Corte, infatti, la reiterazione dei contratti a tempo determinato, aventi a oggetto supplenze individuate su organico di diritto, è legittima fino a 3 contratti, ciascuno di durata annuale. Nel caso di specie, poi, l’abuso è palese, posto che sono stati stipulati ben 4 contratti oltre il termine delle 36 mensilità. E ciò, sottolineano i giudici di legittimità, si riverbera sia sul risarcimento del danno, correttamente calcolato dai giudici di merito; sia sul paiano contributivo, dovendosi riconoscere al docente «la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo».

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 26353/2018

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