Personale

Mobilità, assegni «personali» riassorbibili negli incrementi del trattamento complessivo

di Ulderico Izzo

La regola per la quale il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di disposizioni normative e retributive, con l’applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro, è confermata per i dipendenti pubblici dall’articolo 30 del Dlgs 165/2001. La norma riconduce, in maniera espressa, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, e stabilisce la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi del comparto dell'amministrazione di destinazione. Quindi non si giustificano diversità di trattamento, salvo che per gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Questa regola prevede che gli assegni ad personam siano destinati a essere riassorbiti dagli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'amministrazione cessionaria. Questo è il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24122/2018.

Il fatto
La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado ha accolto la domanda di una lavoratrice che nel 1999 è passata dal ministero dell'Università e della Ricerca scientifica al ministero dell'Istruzione. La Corte ha condannato il ministero dell'Istruzione a corrispondere alla dipendente le somme che le aveva decurtato, in modo retroattivo, otto anni dopo il suo trasferimento, emanando un decreto dirigenziale che aveva trasformato da non riassorbibile a riassorbibile l'assegno ad personam concessole al momento del trasferimento. La Corte d'appello ha statuito l'illegittimità della determinazione di riassorbibilità dell'assegno ad personam, ritenendo che, trattandosi di un caso di mobilità fra amministrazioni statali, dovesse operare la regola della non riassorbibilità, che prevede una disciplina speciale nei passaggi di carriera fra amministrazioni statali per la quale al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione, è attribuito un assegno pensionabile non riassorbibile.

La decisione
La Suprema Corte ha chiarito che in caso di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. La decisione che poggia su un consolidato orientamento di legittimità, elimina ogni dubbio alla radice e afferma che, in caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero a un altro (articolo 30 del Dlgs 165/2001, riconducibile alla cessione del contratto prevista dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile), se il lavoratore andrà a godere di un trattamento retributivo più favorevole di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito in occasione dei futuri aumenti retributivi.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24122/2018

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