Personale

Il codice «E» esonera dalla reperibilità e non dalla visita di controllo della malattia

di Federico Gavioli

L'Inps il 23 ottobre scorso ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un comunicato a seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari. L'intervento dell'istituto previdenziale si è reso necessario poiché molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice «E» nei certificati medici, al fine di ottenere l'esenzione dal controllo delle visite mediche.

Adempimenti in caso di malattia del dipendente
Occorre preliminarmente ricordare che quando un dipendente pubblico o privato è in malattia la prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all'Inps. Certificato e attestato cartacei sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può, inoltre, verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l'apposito servizio sul sito Inps, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).
Nel certificato il medico deve inserire, solo nelle ipotesi previste, l'indicazione dell'evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall'obbligo del rispetto della reperibilità. Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico:
• i lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19;
• i lavoratori pubblici devono rispettare le fasce 9-13 e 15-18.
Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l'assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Il comunicato dell'Inps
Con riferimento al comunicato pubblicato sul sito l'Inps precisa che la normativa vigente non prevede l'esonero dal controllo domiciliare al malato, ma solo dalla reperibilità: come chiarito dall'istituto previdenziale con una precedente circolare n. 95/2016 il controllo concordato è sempre possibile. Il medico curante certificatore, prosegue l'Inps, può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:
• nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
• nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della «tabella A» allegata al Dpr 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella «tabella E» dello stesso decreto;
• stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l'esonero è dalla reperibilità e non dal controllo. Con riferimento al codice «E» indicato nel messaggio n. 4752/2015, evidenzia l'istituto previdenziale, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime; qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione «Codice E», conclude l'Inps, non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro, che d'ufficio.

Il comunicato dell’Inps

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