Personale

Polizia locale, primo soccorso, incarichi e graduatorie

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Pagamento dei servizi di polizia locale per eventi privati
La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 123/2018 ha chiarito la corretta applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del Dl 50/2017, concernente l'obbligo per il privato di pagare i servizi di viabilità dovuti a un evento organizzato e promosso privatamente. Innanzitutto, la corte ha ritenuto che fosse l'assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere private le diversificate tipologie di possibile considerazione per l'applicazione della disposizione. La quantificazione delle spese del personale impiegato nei servizi di controllo della viabilità va rapportato al costo orario del personale, calcolato sulla base della retribuzione globale oraria prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del Ccnl 9 maggio 2006, senza obbligo di fatturazione. Il pagamento può avvenire a consuntivo ma anche in via anticipata, va sottolineato, in ogni caso, che il mancato pagamento anticipato del servizio (anche se è stato richiesto), non può di per sé rappresentare una valida causa di diniego dell'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa del privato, trattandosi di fattispecie nella quale prevale l'esercizio del diritto di libertà di riunione previsto dall'articolo 17 della Costituzione.

Primo soccorso nei luoghi di lavoro
Il 4 ottobre 2018 l'Inail ha pubblicato il manuale contenente le linee guida relative al primo soccorso nei luoghi di lavoro. Dall'organizzazione del sistema di primo soccorso aziendale, dipende l'attivazione precoce e tempestiva dei primi anelli della catena dell'emergenza che, in attesa dell'arrivo del soccorso avanzato, rappresentano un momento chiave per permettere la sopravvivenza dell'infortunato. Il manuale fornisce indicazioni normative e sanitarie a uso delle principali figure coinvolte.

Assegnazione del dirigente ad altro incarico prima della scadenza
Alla richiesta di parere riguardante l’inclusione della retribuzione di risultato nel «trattamento economico in godimento» del dirigente assegnato «ad altro incarico prima della data di scadenza», con la deliberazione n. 279/2018 la Corte dei conti della Lombardia risponde che l'articolo 1, comma 18, del Dl 238/2011, a fronte del vulnus arrecato alle garanzie di stabilità dell'incarico (il possibile passaggio anzitempo, indipendentemente dal merito, ad altro, per assicurare «funzionalità e flessibilità») assicura al dirigente, come compensazione, il «trattamento economico in godimento». Una compensazione che, pur includendo tutti gli elementi della retribuzione, va contemperata con la disponibilità «del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi», che non può essere superata per evitare la produzione di oneri non coperti.

Utilizzo delle graduatorie delle Ipab
Con la deliberazione n. 371/2018 la Corte dei conti del Veneto chiarisce che ai fini del corretto utilizzo dello strumento dello scorrimento della graduatoria è obbligatorio che detta graduatoria sia stata originata da un concorso pubblico e che sia ancora efficace, indipendentemente che a generarla sia stato l'ente stesso che deve procedere all'assunzione o un'altra amministrazione.
«Nel caso in esame, la graduatoria ha messo capo ad una procedura selettiva indetta da una Ipab e, secondo quanto riferito dall'ente richiedente, risulta scaduta». Trattandosi di ente che, in base all'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008 (modificato dall'articolo 27, comma 1 lettera a), del Dlgs 175/2016), non è soggetto ai limiti e vincoli normativi alla spesa di personale, questa graduatoria, tenuto conto del chiaro dettato normativo e della altrettanto chiara delimitazione dell'ambito di applicazione soggettivo della disposizione, non ha subito alcuna proroga al 31 dicembre 2018 e pertanto è inefficace

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa
«Il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato; è, infine, revocabile. Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, ne' un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva».
Questo è quanto ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25083/2018, in relazione al ricorso di un lavoratore (con funzioni di giornalista presso l'ufficio stampa di un consiglio regionale) il quale aveva partecipato con esito negativo alla procedura per il conferimento di una posizione organizzativa nel settore di appartenenza.

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