Personale

Anche le assunzioni flessibili nei vincoli finanziari del fabbisogno di personale

di Vincenzo Giannotti

La stesura del nuovo fabbisogno del personale, disciplinato dal Dlgs 75/2017 e dettagliato dalle linee di indirizzo del Ministro della Pubblica amministrazione, prevede l'obbligo degli enti di indicare, tra l'altro, anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile che, pur non impattando direttamente sulla dotazione organica, rappresentano pur sempre vincoli finanziari disposti dalla normativa cui le amministrazioni sono obbligate a un'attenta verifica. Inoltre, i vincoli finanziari per Province e Città metropolitane sono differenti da quelli degli altri enti locali, dovendo quest'ultime rispettare le indicazioni contenute nella legge finanziaria 2015. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti Puglia, deliberazione n. 141/2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 ottobre).

Piano triennale ed enti di area vasta
Il sindaco di una Città metropolitana ha chiesto al collegio contabile se le assunzioni di vigili stagionali rientrassero o meno nei limiti del salario accessorio del lavoro flessibile, in quanto finanziate da entrate specifiche del codice della strada e se gli importi economici di spesa avrebbero dovuto essere inseriti nel piano triennale del fabbisogno del personale, così come modificato dal Dlgs 75/2017. I giudici contabili, dopo aver precisato che non c’è alcuna norma derogatoria che sottrae le assunzioni dei vigili stagionali dai limiti del lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010), fanno alcune importanti precisazioni sull’elaborazione del nuovo fabbisogno del personale.
Le linee di indirizzo, formalizzate con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di natura non regolamentare, stabiliscono il superamento della dotazione organica teorica attraverso il nuovo concetto di dotazione di spesa potenziale massima «imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte», fermo restando che «per le regioni e gli enti territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente». Questo limite di spesa teorica massima è rappresentato, per gli enti locali, dal valore finanziario del personale in servizio, cui va aggiunta la capacità assunzionale prevista dalla normativa che, per gli enti locali, è rappresentata dai limiti inseriti nell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006 pari a un valore di spesa media massima sostenuta nel triennio 2011-2013. Per le Province e le Città metropolitane il limite è contenuto nelle disposizioni dell'articolo 1, comma 421, della legge 190/2014. Questa disposizione ha previsto due diverse riduzioni delle dotazioni organiche degli enti di area vasta, la prima per le Città metropolitane e Province con territorio montano e confinanti con Paesi stranieri, pari a una riduzione da calcolare rispetto al personale in servizio, con un abbattimento minimo del 30%, riduzione che aumenta al 50% per le restanti Province.
Pertanto, conclude il collegio contabile, il valore finanziario della dotazione organica ridotta non potrà essere superato dagli enti di area vasta, rappresentando per loro un limite di spesa potenziale massima «previsto dalla normativa vigente».

Assunzioni flessibili
Sempre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono espressamente che gli enti quantifichino le risorse finanziarie per il lavoro flessibile nel limite di spesa massima consentita, così come prevista dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale). Il decreto a tal fine evidenzia che i rapporti di lavoro flessibili vanno obbligatoriamente rappresentati in quanto incidono sulla spesa del personale pur non determinando riflessi definitivi sul piano triennale dei fabbisogni di personale, con obbligo di prevedere e quantificare le spese secondo l'articolo 6 del Dlgs 165/2001.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 141/2018

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