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Incarichi non autorizzati, la Corte conti non cede sul danno erariale

di Vincenzo Giannotti

In due sentenze, la Corte dei conti della Lombardia (sentenza n. 216/2018) e la seconda sezione centrale di appello (sentenza n. 613/2018) continuano a ritenere che la legge intesti al giudice contabile la competenza al recupero dei compensi ricevuti dai dipendenti pubblici in presenza di incarichi esterni non autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Di contrario avviso le recenti ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione (tra le tante ordinanze n. 1415/2018; n. 5789/2018; n. 13239/2018 e n. 20533/2018) che hanno assegnato la competenza al solo giudice del rapporto di lavoro. La logica conseguenza di questo stato di cose è che il convenuto, condannato dal giudice contabile, sarà obbligato a ricorrere alle Sezioni Unite al fine di poter dichiarare la competenza del giudice ordinario.

La posizione dei giudici contabili
La legge 190/2012 ha inserito nell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 il nuovo comma 7-bis secondo cui «L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti». L’indicazione legislativa è stata giudicata sufficiente dal Collegio contabile lombardo per procedere alla condanna della convenuta (dipendente dell'Agenzia delle Entrate) che aveva esercitato attività extraistituzionali non autorizzate dalla propria amministrazione di appartenenza, a nulla rilevando la diversa competenza attribuita al giudice ordinario dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione, sezioni unite, nn. 20533/2018 e 5789/2018), in quanto le modifiche apportate dalla legislazione anticorruzione hanno avuto solo un ruolo ricognitivo ed esplicativo della pregressa giurisdizione contabile in materia. In modo non diverso anche i giudici di appello della Seconda Sezione centrale hanno confermato che l'assenza di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno (nel caso di specie del segretario comunale che aveva svolto l'incarico di revisore dei conti presso altro Comune) apra agli elementi tipici e costitutivi della responsabilità amministrativa, compreso il danno erariale derivante dal mancato riversamento alle amministrazioni di appartenenza dei compensi indebitamente ricevuti dall'incarico extraistituzionale non autorizzato. In altri termini, l'evidente violazione di «obblighi strumentali» al corretto esercizio delle funzioni istituzionali, obblighi normativamente imposti dall'articolo 53, comma 7, del Testo unico del pubblico impiego, conduce al conseguente danno dovuto al mancato riversamento delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico che svolga attività per terzi onerose senza la preventiva autorizzazione della propria amministrazione.

La granitica posizione delle Sezioni Unite
L'ostinazione dei giudici contabili nel trattenere la competenza trova in completo disaccordo i giudici di legittimità che in diverse occasioni hanno avuto modo di evidenziare come il dipendente che presti la sua attività non autorizzata, nei confronti di soggetti terzi, soggiace ex lege al riversamento dei compensi nei confronti della propria amministrazione. In questo caso spetta all'amministrazione agire in via monitoria nei confronti del dipendente al fine di recuperare le somme, senza necessità di stabilire se vi sia o meno stato un danno erariale. I giudici di Piazza Cavour precisano che non può esserci, pertanto, alcuna competenza della Corte dei conti su una sanzione stabilita dalla legge, la cui cognizione non può che essere devoluta all'unico organo munito di giurisdizione, ossia il giudice ordinario. Al contrario, la competenza resterà intestata al giudice contabile solo nel caso in cui sia possibile individuare un danno ulteriore, rispetto al recupero delle somme percepite per l'attività extraistituzionale svolta dal dipendente pubblico in assenza di autorizzazione.

La sentenza della Corte dei conti Lombardia n. 216/2018

La sentenza della seconda sezione centrale di appello n. 613/2018

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