Personale

Per i contratti integrativi esame annuale in base ai vincoli di bilancio

di Vincenzo Giannotti

C’è una sostanziale differenza tra la durata del contratto integrativo con l'individuazione e l'utilizzo delle risorse decentrate che hanno cadenza annuale. Le parti, in altri termini, possono ben regolare la parte normativa e contenente «i criteri» in un ambito temporale ultrannuale, spesso coincidente con la durata del contratto nazionale, ma sono obbligate ogni anno alla verifica delle risorse decentrate che dovranno essere pur sempre compatibili con i vincoli di bilancio.
Un protocollo di intesa sindacale che abbia disposto la permanenza delle risorse valide anche nell'anno successivo, pertanto può essere superato dal contratto decentrato qualora i vincoli di bilancio si mostrino meno generosi di quelli preventivati, senza che il dipendente possa far valere le maggiori risorse previste nel precedente protocollo sottoscritto.
Queste le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2018 n. 28452.

La vicenda
Un dipendente che aveva visto diminuite le proprie risorse per la produttività nell'anno successivo, in violazione del protocollo sottoscritto tra il datore di lavoro e le parti sindacali, azionava un decreto ingiuntivo per la parte di risorse economiche non distribuite.
La Corte di Appello adita dall'ente revocava il decreto accogliendone le motivazioni, giudicando corretta la liquidazione delle risorse costituite e distribuite. Questa distribuzione, infatti, avveniva in modo conforme al contratto integrativo annuale, il quale superava l'accordo precedentemente sottoscritto con le organizzazioni sindacali, la cui motivazione discendeva dalla contrazione del numero dei dipendenti e delle risorse di bilancio, rilevando l'incompatibilità del relativo costo con i vincoli di bilancio.
Il dipendente, quindi, ha chiesto la riforma della sentenza in Cassazione, precisando come la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato il protocollo d’intesa che aveva stanziato le stesse risorse dell'anno precedente, indebitamente ridotte dall'ente pur essendo tali somme correttamente inserite in bilancio.

Le precisazioni della Cassazione
I giudici di Piazza Cavour evidenziano come spetti al contratto integrativo stabilire i tempi e le modalità che, nel caso specifico, prevedeva una cadenza annuale per la costituzione e l'utilizzazione delle risorse decentrate.
Inoltre, in aderenza ai principi generali del testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001), la parte economica della contrattazione integrativa acquista efficacia solo ed esclusivamente con il parere positivo dell'organo di revisione dell'ente, cui è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. Eventuali intese provvisorie, raggiunte dalla parte datoriale e i sindacati, non hanno alcuna efficacia vincolante per i dipendenti, in quanto raggiunte in una fase non conclusiva dell'iter richiesto dalla normativa che prevede, non solo la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, ma anche il parere positivo dell'organo di revisione contabile dell'ente.
In altri termini, le stesse parti hanno raggiunto un accordo definitivo solo al momento in cui l'iter è stato definitivamente acquisito con la certificazione positiva dell'organo di revisione contabile, non potendo l'intesa raggiunta avere alcuna valenza esecutiva, ossia tale da radicare nei dipendenti un'aspettativa di maggiori importi in essa contenuta, a nulla rilevando che tali maggiori importi fossero stati inseriti nel bilancio di previsione da assicurarne la capienza in sede di distribuzione delle risorse.
Infine, precisa la Cassazione, il contratto può anche stabilire criteri ultra annuali, ma la concreta verifica sulla compatibilità dei costi della contrazione integrativa con i vincoli di bilancio non può che avvenire nell'anno di concreto utilizzo delle risorse, senza che tale parte possa essere considerata in violazione delle disposizioni precedentemente stabilite con accordi provvisori tra le parti e, quindi, far sorgere l'aspettativa di una più elevata distribuzione delle risorse economiche.

La sentenza della Corte di cassazione 28452/2018

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