Personale

Le carenze di organico non bastano per dire «no» al trasferimento del dipendente con figli piccoli

di Daniela Casciola

Le esigenze organizzative dell’ufficio legate ai vuoti di organico non sono ragioni sufficienti a giustificare il no dell’amministrazione all'istanza di trasferimento del dipendente, genitore con figli minori fino a tre anni di età, previsto dall'articolo 42-bis del Dlgs 151/2001. Semmai, possono essere prese in considerazine se sono accompagnate da un'adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa da richiedente, tali da renderlo difficilmente sostituibile.
Sono le conclusioni del Tar Palermo, con la sentenza n. 1048/2018, su un tema già largamente dibattuto.

Il regime di favore
L'articolo 42-bis del Dlgs n. 151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino con età inferiore ai 3 anni, favorendo concretamente la loro presenza nella sua fase iniziale di vita. La norma in particolare dispone: «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda».

La decisione
Ad avviso del Tar le ordinarie esigenze di servizio non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio dal momento che la disposizione normativa è stata introdotta dal legislatore a tutela dei minori. L'amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento del dipendente e non segnalare quei disagi o inconvenienti che – come nel caso della motivazione del provvedimento impugnato - sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di un'unità la scopertura dell'organico.
La norma deve essere interpretata nel senso di ritenere che i «casi o esigenze eccezionali» che possono legittimare il diniego di trasferimento non possano di norma essere carenze di organico dell'amministrazione cedente.
L'esercizio del limitato potere discrezionale che l'articolo 42-bis configura in capo all'amministrazione è correlato a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell'esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale.

La sentenza del Tar Palermo n. 1048/2018

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