Personale

Nessun compenso al docente per l'attività sui progetti Pon

di Andrea Alberto Moramarco

L'attività di predisposizione di progetti Pon da parte del docente non prevede alcun compenso, in quanto manca una previsione normativa o contrattuale che lo giustifichi. Pertanto, se il progetto viene poi approvato e l'incarico viene affidato ad altro docente, non è possibile ottenere alcun compenso per l'attività di progettazione svolta a monte. Lo si desume dalla sentenza n. 29370 della Sezione lavoro della Cassazione, depositata ieri.

I fatti
Protagonista della vicenda è un insegnante di religione di un liceo artistico campano il quale si classificava al primo posto nelle graduatorie relative a due progetti Pon promossi dalla sua stessa scuola alla cui realizzazione lo stesso aveva partecipato. Ciononostante, il dirigente scolastico ha scelto di affidare l'incarico per i due progetti, rispettivamente nel ruolo di tutor e di coordinatore del gruppo, ad altri candidati. L'insegnante si è rivolto così all'autorità giudiziaria lamentando l'illegittimità del comportamento del dirigente e chiedendo il risarcimento dei danni subiti: sia il danno per l'attività di progettazione svolta a monte, prima cioè dell'approvazione dei progetti da parte del dirigente; sia il danno professionale e all'immagine per il mancato conferimento degli incarichi.
Il Tribunale ha accolto in parte la richiesta liquidando complessivamente in favore del docente quasi 10mila euro. La Corte d'appello, invece, si è mostrata di diverso avviso ritenendo non dovuto alcunché. Ciò in quanto le linee guida sui progetti Pon non prevedevano la liquidazione del compenso per l'attività di predisposizione di progetti e il danno all'immagine lamentato non veniva adeguatamente provato dal docente.

La decisione
La questione arriva così in Cassazione dove i giudici di legittimità confermano il verdetto di merito. Il Collegio ha sottolineato come a seguito dell'appello della sentenza di primo grado da parte del Miur e dell'appello incidentale dello stesso insegnante, il thema decidendum sottoposto ai giudici non ha riguardato il profilo della illegittimità del comportamento del dirigente, bensì la mancata previsione delle Linee guida dei progetti Pon in merito ai compensi per le attività preliminari dei progetti stessi, nonché la mancata prova circa il danno professionale e all'immagine subito dal professore.
Sul punto la Corte ha sottolineato come i giudici di merito hanno giustamente affermato che nulla può essere corrisposto al docente perché manca una previsione normativa o contrattuale che consenta di liquidare compensi per l'attività preparatoria dei progetti. Quanto al danno all'immagine non basta per ottenere un risarcimento il semplice fatto che gli incarichi dei progetti siano stati affidati ad altri candidati. Il docente, infatti, avrebbe dovuto circostanziare meglio il danno subito venendo comunque in rilievo un inadempimento datoriale in relazione alla qualificazione professionale del lavoratore.

La sentenza della Corte di cassazione n. 29370/2018

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