Personale

Danno erariale da falsa malattia, graduatorie, fondo Perseo-Sirio, avvocati interni e albo

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Le regole per utilizzare graduatorie di altri enti
La Corte dei conti del Piemonte riassume le regole per poter utilizzare le graduatorie di altri enti. Con deliberazione del 26 ottobre 2018 n. 114/2018/PAR illustra tali possibilità, da tenere comunque all'interno di un determinato perimetro:
- necessaria la condizione che il posto vacante preesista all'indizione del concorso;
- accordo preventivo delle amministrazioni interessate, che dovrebbe precedere l'indizione del concorso del diverso ente o l'approvazione della graduatoria. Tuttavia, tale rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della legge e, pertanto, non può che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta;
- la graduatoria deve essere relativa a posti del tutto omogenei (per qualifica e tipologia contrattuale) a quello da ricoprire.

Danno erariale al dipendente che certifica un'assenza falsa
La Corte dei conti della Sicilia, con sentenza dell’11 ottobre 2018 n. 811 ha affermato che risponde di danno erariale il dipendente che per ottenere la remunerazione per congedo straordinario autocertifica la sussistenza di una situazione non corrispondente al vero, ovvero il requisito della convivenza con il portatore di handicap grave, imprescindibilmente richiesto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità.
In particolare, ai fini della richiesta, il lavoratore aveva falsamente autocertificato di convivere nella stessa abitazione della madre bisognosa di cure mentre, successivamente, era emerso che la sua abitazione era sita nella stessa via ma a un diverso civico.
La condotta tenuta dal soggetto non poteva non qualificarsi come dolosa in quanto scientemente diretta a creare presupposti di fatto inesistenti per l'ottenimento di benefici previdenziali altrimenti non spettanti, con conseguente condanna del lavoratore al pagamento delle somme percepite in favore dell'Inps.

Adesione fondo Perseo-Sirio
Un ente ha chiesto all'Aran come applicare l'articolo 56-quater del Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018 ovvero se sussista un obbligo di aderire al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio oppure se è fatta salva la volontà del lavoratore di poter aderire a diverse forme pensionistiche individuali.
Con parere CFL36 del 30 ottobre 2018, l'Agenzia ritiene che:
a) a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del Ccnl, l'articolo 56-quater ha individuato il fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, in base all'articolo 208, commi 4 lett.c), del Dlgs 285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse già confluite, nel rispetto delle scelte degli interessati;
b) l'obbligo di destinare le risorse descritte alla precedente lettera a) al fondo pensione Perseo non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del Tfr, né la trasformazione di questo in godimento in Tfr.

Rimborso all'avvocato interno della tassa d’iscrizione all'albo
La sentenza della Corte di Cassazione del 30 ottobre 2018 n. 27959 ha esaminato il ricorso di un avvocato interno di un ente contro il rifiuto di questo di rimborsare la tassa di iscrizione all'albo speciale. La quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati non è compresa nella disciplina dell'indennità di toga (articolo 14, comma 17, Dpr del 43/1990), avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, e non attiene a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense.
Giungono pertanto queste conclusioni: «Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è senz'altro rimborsabile dal datore di lavoro».

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