Personale

Anche il dirigente risponde per la falsa timbratura ma non per truffa

di Vincenzo Giannotti

Secondo il contratto collettivo, il dirigente pubblico può essere sottoposto all'obbligo di timbratura finalizzato al calcolo di ferie, missioni e buoni pasto, ma non certo alla determinazione delle ore di presenza negli uffici, essendo la sua retribuzione parametrata al solo raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, nel caso in cui il dirigente pubblico dovesse violare il sistema di rilevazione delle presenze, per qualsiasi motivo, allo stesso non sarebbe applicabile il reato di truffa aggravata, previsto esclusivamente in presenza di un danno erariale economicamente apprezzabile, ma potrebbe incorrere nel reato inserito all'articolo 55-quinques del Dlgs 165/2001 secondo cui «… il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente … é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600». Inoltre, quest'ultima ipotedi di reato risulta compatibile con una eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subordine, della sospensione dall'esercizio della funzione.
Queste sono le conclusioni della Corte di cassazione con la sentenza n. 52207/2018.

Il caso
Ha fatto ricorso alla Cassazione il Procuratore della Repubblica, a seguito del rigetto, sia da parte del Gip che del tribunale, della richiesta di misure cautelari nei confronti del dirigente comandante della polizia locale che é stato imputato per truffa aggravata per aver falsamente certificato le propria presenza in ufficio. Inoltre, non sono state ascoltate le indicazioni fornite dalla difesa secondo la quale la timbratura dei dirigenti è finalizzata al calcolo di ferie, missioni e buoni pasto, ma non certo alla determinazione delle ore di presenza in uffici, essendo la retribuzione parametrata al raggiungimento degli obiettivi, tra l'altro raggiunti, come da attestazione scritta dell'amministrazione.

Le indicazioni della Suprema corte
I giudici di Piazza Cavour hanno escluso che nel caso di specie possa rilevarsi, come sostenuto dal Procuratore, il reato di truffa aggravata, in assenza di un danno economicamente apprezzabile, in quanto le assenze del dirigente, a differenza degli altri dipendenti, non comportano decurtazioni stipendiali conseguenti alla mancata realizzazione della prestazione quale danno subito dalla Pa. Tuttavia, sia il Gip che il Tribunale non hanno correttamente valutato, come sarebbe stato doveroso, il profilo della falsa attestazione dell'indagato in ordine alla propria presenza in ufficio, pur puntualmente riferita nell'imputazione provvisoria alla fattispecie disciplinata dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del Dlgs 165/2001. Infatti, sia il Tribunale che il Gip hanno dato conto della falsa attestazione, da parte dell'indagato, della propria presenza in ufficio, rilevando che il mendacio è avvenuto «nella fattispecie mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento, ovvero mediante altre attività fraudolente funzionali a giustificare l'assenza». In questo caso, secondo la Cassazione, le condotte rientrano a pieno titolo in quelle previste dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del Dlgs n. 165, dove per il perfezionamento del reato è irrilevante l'accertamento del danno erariale, posto che la disposizione normativa non fa alcun riferimento a quel profilo. Sulla questione, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto ammissibile il concorso tra il reato disciplinato dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale e quello dell'articolo 55-quinquies, proprio osservando come «la predetta fattispecie, a differenza della truffa, si consuma con la mera falsa attestazione della presenza in servizio attraverso un'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze (tra le tante, Cass. Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015; Cass. Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015)».

La sentenza della Corte di cassazione n. 52207/2018

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