Personale

Ria e assegni, le istruzioni Aran sull’incremento del fondo per le risorse decentrate

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali con l'articolo 67 ha riscritto il sistema di costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, allo scopo di consentire il superamento di alcuni eccessivi tecnicismi gestionali.
L'occasione è stata utile per rivedere, in maniera uniforme e omogenea, le regole che disciplinano il sistema di finanziamento del fondo derivante dalle economie che conseguono a seguito della cessazione dal servizio di personale titolare della retribuzione individuale di anzianità (Ria) e di assegni ad personam in godimento all'atto della cessazione.
È l'Aran, con parere n. 17741/2018, a illustrare le motivazioni alla base della nuova disciplina contrattuale e a spiegare come correttamente effettuare l’imputazione delle voci nel nuovo fondo per le risorse decentrate.

La vecchia disciplina e le sue criticità
L'articolo 4, comma 2, del contratto del 5 ottobre 2001, a suo tempo aveva previsto che, annualmente, gli enti potessero incrementare le risorse decentrate stabili con le economie generate a seguito della cessazione dal servizio di personale titolare della retribuzione individuale di anzianità (Ria) e di assegni ad personam in godimento all'atto della cessazione.
In applicazione di questa regola il meccanismo utilizzato dagli enti era il seguente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, veniva portato subito tra le risorse stabili dello stesso anno quelle della Ria del dipendente interessato, pro rata, tenendo conto cioè solo di quelle effettivamente resesi disponibili calcolate dal mese della cessazione, ricomprendendo anche il rateo della tredicesima mensilità (così ad esempio per un dipendente con una Ria annuale pari a 195 euro che cessava dal 1/7 dell'anno, veniva inserito nel fondo un importo pari ai 6/13 dell'ammontare annuo).
Dall'anno successivo, veniva invece riportato tra le risorse stabili per la contrattazione di tale anno l'intero ammontare della Ria, completando così il recupero della voce retributiva dei cessati dal lavoro già parzialmente operato l'anno precedente (nell'esempio sopra illustrato 195 euro ovvero 15 euro per 13 mensilità).
Questo modo di operare, spiega l'Aran, ha generato nel tempo alcuni problemi applicativi. Come ad esempio poteva risultare particolarmente eccessiva una ipotesi di riapertura della contrattazione integrativa nei casi in cui ci si trovava di fronte a un recupero delle quote annuali nell'anno di cessazione di importi modestissimi oppure nella situazione in cui la cessazione si fosse verificata verso la fine dell'anno, cioè a contrattazione chiusa.

La nuova disciplina e le indicazioni di calcolo
Il nuovo contratto ha rimodulato l'acquisizione delle economie, innovando le relative modalità d'implementazione rispetto al sistema costitutivo precedente.
Il nuovo sistema è ora disciplinato dall'articolo 67 con due diverse disposizioni: una con riferimento alla parte stabile (comma 2, lettera c) e l'altra con riferimento alla parte variabile (comma 3, lettera d).
Con la prima disposizione viene disciplinata una regola sostanzialmente coincidente con quanto precedentemente disciplinato dall'articolo 4, comma 2, del contratto del 5 ottobre 2001 e cioè nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, le risorse variabili venivano implementate dell'intero ammontare della Ria del personale cessato.
Diversa dal passato è, invece, la soluzione adottata per le quote mensili di Ria che si sono rese disponibili nel caso di cessazione del rapporto in corso anno.
L'articolo 67, comma 3, lettera d) del nuovo contratto, spiega l'Aran, consente di superare le difficoltà evidenziate. Il nuovo sistema, che si collega in qualche modo alla precedente disciplina contenuta nell'articolo 17, comma 5, del contratto del 1° aprile 1999 (secondo la quale le risorse stabili non utilizzate in un anno potevano essere riportate come risorse una tantum tra le risorse variabili dell'anno successivo), ha previsto che risorse decentrate variabili possono essere incrementante «degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio».
In sintesi il meccanismo di incremento del fondo delle risorse decentrate è il seguente:
• nelle risorse di parte stabile confluisce un importo pari all'ammontare annuo della Ria, comprensivo della tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell'anno precedente;
• nelle risorse di parte variabile confluisce, invece, un importo, una tantum, pari alle quote di Ria dei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell'anno precedente.
Naturalmente, come ben ricorda anche l'Aran, l’incremento potrà avvenire solo se viene rispettato il limite di finanza pubblica posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Il parere dell’Aran n. 17741/2018

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