Personale

Nessuna mansione superiore al comandante della Polizia locale non dirigente

di Vincenzo Giannotti

In un ente che abbia istituito la dirigenza, coincidente con il ruolo di massima dimensione dell'ente, è legittimo il regolamento degli uffici e servizi che “individui” il comandante della polizia locale quale funzionario con attribuzione della posizione organizzativa. In questa struttura organizzativa, le attività amministrative svolte dal comandante, pur potendo coincidere con quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico e pur rispondendo in via diretta al sindaco, non lo abilitano a richiedere eventuali differenze retributive per le mansioni superiori svolte. Sono le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di cassazione (ordinanza n. 30809/2018).

L'organizzazione del corpo di polizia locale
Il regolamento di organizzazione di un ente locale aveva costituito il corpo della polizia municipale non come area funzionale, al vertice della quale sono stati preposti i dirigenti, ma come settore comprendente servizi non affidati ai dirigenti, con l'istituzione di un'apposita posizione organizzativa. Al comandante, pertanto, l'amministrazione ha riconosciuto, per valorizzare il ruolo rivestito, la posizione organizzativa con retribuzione di posizione e di risultato.

Le rivendicazioni economiche del comandante
In considerazione della differenza riconosciuta nel regolamento comunale, rispetto alle identiche e sovrapponibili funzioni amministrative svolte dal comandante della polizia locale con quelle degli altri dirigenti dell'ente, il comandante ha chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento delle mansioni superiori secondo l'articolo 52 del Dlgs 165/2001. La richiesta si basa su due considerazioni e cioè, le attività amministrative svolte rientrano a pieno titolo nelle indicazioni previste dall'articolo 107 del Dlgs 165/2001 al pari degli altri dirigenti, le mansioni superiori vengono riconosciute in astratto a chiunque abbia svolto mansioni anche di poco superiori, nell'ambito dello stesso livello contrattuale, non potendole negare a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale oltre a rispondere in via diretta al sindaco.

La decisione della Cassazione
In via preliminare, precisano i giudici di Piazza Cavour, il fatto che il corpo della polizia municipale, al quale era preposto il ricorrente con funzioni di comandante, sia stato posto alle dirette dipendenze del sindaco non muta la natura delle funzioni e non vale a qualificarle come dirigenziali. Quanto stabilito dal regolamento del Comune, che ha costituito il corpo della polizia locale non come area funzionale, al vertice della quale erano preposti dirigenti, ma come settore comprendente servizi non affidati ai dirigenti, risulta coerente con l'attribuzione di una specifica posizione organizzativa alla quale erano correlate le indennità economiche previste dalla contrattazione collettiva. Il fatto che siano state corrisposte dette indennità esclude la violazione del principio di giusta retribuzione (articolo 36 della costituzione). In altri termini, la corte di appello non ha negato, le mansioni di natura dirigenziale svolte dal ricorrente, ma ha stabilito che queste mansioni erano proprie del livello di inquadramento del comandante, come normalmente accade negli enti privi di dirigenza.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 30809/2018

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