Personale

Whistleblowing, assistenza figli minori, requisiti pubblico impiego e incentivi tecnici

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Gli indicatori per configurare un rapporto di pubblico impiego
L’attività lavorativa prestata da un assistente sociale in favore di un Comune, per sei anni consecutivi in forza di reiterate convenzioni, non configura un rapporto di pubblico impiego. Così ha deciso la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 2 ottobre 2018 n. 5646. Secondo il collegio «indici rivelatori della presenza di un rapporto di pubblico impiego sono: a) un'attività svolta in modo continuativo per un apprezzabile lasso temporale; b) un compenso mensile e predeterminato; c) un servizio prestato in orario e giorni predeterminati; d) il riconoscimento implicito per le modalità di svolgimento del servizio che si tratti di lavoro subordinato: vincolo di subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, evidenziate da ordini di servizio, inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente; e) l'esclusività della prestazione lavorativa».
Un elenco estremamente utile ed operativo.

Alcune questioni sugli incentivi funzioni tecniche
Alla Corte dei conti della Lombardia sono stati richiesti alcuni chiarimenti sugli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Dl 50/2016 (codice dei contratti pubblici), in particolare, riferiti:
1) alla soggezione dell'incentivo al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti;
2) all'esclusione dal perimetro di applicazione della norma di tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite adesione a una convenzione presente in una centrale pubblica d'acquisto (sul presupposto del mancato svolgimento della procedura di gara);
3) alla possibilità di liquidare incentivi non previsti nei quadri economici per difetto di copertura dei singoli appalti.
Con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 304/2018/PAR , i magistrati contabili ritengono che:
1) la fonte di copertura della spesa inizia a variare per tutte le procedure la cui programmazione è stata approvata dopo il 1° gennaio 2018, stante la intima compenetrazione sussistente tra tale programmazione e i relativi stanziamenti con accantonamento di risorse nel Fondo costituito ai fini della successiva ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti. Per cui la nuova forma di copertura del Fondo introdotta dal comma 5-bis della norma inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro sono stati approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data;
2) il punto dirimente per l'incentivazione non è dato tanto dal meccanismo di approvvigionamento adottato dall'ente – nella specie il ricorso a centrali di committenza, Consip o Mepa (che comunque rappresentano meccanismi di gara seppur semplificati tramite e-procurement), autonomamente di per sé considerato – ma quello dell'effettiva occorrenza, secondo la specifica disciplina della procedura di e- procurement concretamente applicata, di una delle attività incentivate prevista dal dettato normativo;
3) è preclusa alle amministrazioni la possibilità di liquidare incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in ragione appunto del chiaro quadro normativo.

Trasferimento per assistenza figli minori fino a tre anni di età
«Le ordinarie esigenze di servizio non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 42 bis del Dlgs 151/2001 atteso che tale disposizione normativa è stata introdotta dal legislatore a tutela dei minori. L'amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell'istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di un'unità la scopertura dell'organico».
È questo quanto osservato dal Tar Sicilia - sezione I - con ordinanza cautelare del 12 novembre 2018 n. 1048, in relazione al caso di un dipendente, genitore con figli minori fino a tre anni di età, che aveva visto denegare la propria richiesta di trasferimento inoltrata all'ente di appartenenza in base all'articolo 42-bis del Dlgs 151/2001.
L'esercizio del limitato potere discrezionale che l'articolo 42-bis configura in capo all'amministrazione è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell'esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale.

L'Anac sulla tutela whistleblowing
Entra in vigore domai la delibera dell'Anac del 30 ottobre 2018 n. 1033, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2018, il regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (articolo 54-bis, comma 6, del Dlgs 165/2001 sul whistleblowing).
La delibera si compone di 14 articoli divisi in tre capi: Capo I - disposizioni generali - articoli 1-6), Capo II - procedimento sanzionatorio - articoli 7-12); Capo III - disposizioni finali (articoli 13-14).

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