Personale

Assunzioni mediante contributo regionale: mobilità sempre obbligatoria

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 195/2018/PAR, la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana ha ribadito come la mobilità di cui agli articoli 34, 34 bis e 35 del Dlgs n. 165/2001 sia sempre obbligatoria, tanto in caso di indizione di concorso, quanto in caso di scorrimento di graduatorie valide, quanto, infine, in tutti i casi previsti da leggi speciali come quello dell’assunzione del personale mediante contributo regionale.

Il quesito
In questo particolare ed ultimo caso, oggetto di specifica richiesta di parere, si pone un palese conflitto fra l’ammissibilità del contributo regionale finalizzato alla stabilizzazione di lavoratori precari e l’assunzione di categorie protette che, invece, non darebbe luogo alla possibilità di ottenere il contributo regionale.

Le considerazioni della Corte
La Corte, richiamate analiticamente tutte le disposizioni normative applicabili al caso in esame, ha reputato che le disposizioni nazionali sulla preventiva mobilità obbligatoria ex art. 34, 34 bis e 35, Dlgs 165/2001 e quelle regionali inerenti alla cd “stabilizzazione del personale precario” disciplinino fattispecie e perseguano finalità del tutto diverse, sicché non sono fra loro sovrapponibili.
Le differenti opzioni interpretative prospettate e prospettabili, invero, mirano al coordinamento tra i due plessi normativi, allo scopo di realizzare discutibili interpretazioni sistematiche, che, però, non sono giustificabili né logicamente plausibili, proprio a causa della diversità del campo di applicazione delle disposizioni summenzionate.
Né, tanto meno, come pare desumersi dalla richiesta, può ritenersi che le leggi regionali, in materia di contribuzione incentivante all’assunzione di lavoratori precari, introducano ipotesi derogatorie o eccezionali rispetto alla disciplina delineata dalla normativa nazionale.
In primo luogo, infatti, né il legislatore regionale né quello statale hanno ravvisato l’esigenza di una qualche forma di coordinamento, atteso il diverso campo di applicazione delle disposizioni richiamate. In secondo luogo, da un punto di vista generale, lo stesso dato letterale non consente di cogliere tra le norme un rapporto di generalità - specialità, che, invece, è a fondamento delle argomentazioni esposte nella richiesta di parere. Tutto ciò implica che entrambi i plessi normativi debbano essere contestualmente osservati e applicati dall’Amministrazione, senza che l’uno possa intendersi derogatorio dell’altro. Il che ha come corollario che laddove debba essere predisposto ed eseguito un qualunque procedimento assunzionale, sia esso attivato avendo di mira il concorso vero e proprio ovvero una procedura selettiva riservata o parzialmente riservata, ovvero lo scorrimento di graduatorie interne ovvero esterne, ossia di Enti simili o di altri Enti, insomma sempre, è doveroso e necessario preventivamente esperire la procedura di mobilità obbligatoria che, essendo finalizzata alla tutela di lavoratori in ruolo, ma attualmente non in servizio e, quindi, in cd disponibilità, riveste carattere di preminente ed assoluta cogenza e priorità rispetto all’aspettativa all'assunzione di coloro i quali hanno solo i titoli per partecipare ad una pubblica selezione concorsuale.
In sostanza, quindi, appare evidente come la ratio dell’esperimento della mobilità obbligatoria, che detto incidentalmente non ha trovato grande e rilevante applicazione nella pratica, è proprio quello di predisporre una corsia preferenziale per la copertura di un posto, in una fase ancora preconcorsuale, per dipendenti da ricollocare.
Ragion per cui è chiaro come ogni qualvolta esista la possibilità, ovvero la necessità, di coprire un posto, tale procedura andrà anteposta a qualunque altra. Nel caso di specie del parere, ossia della contribuzione regionale, è evidente come la stessa norma regionale sia finalizzata alla stabilizzazione dei precari, realizzata la quale, l’amministrazione che assume avrà diritto alla contribuzione, cui, invece, non potrà avere diritto qualora il posto vacante sia ricoperto da personale in mobilità obbligatoria. Non può che darsi ragione alla Corte siciliana laddove viene espressamente chiarito come le norme, statale e regionale, seguano e perseguano interessi diversi e non sovrapponibili. L’Ente non potrà assumere il lavoratore precario per il solo fine di ottenere la contribuzione, ma solo qualora la vacanza organica giustifichi tale assunzione e, in questo caso, passando necessariamente per il previo esperimento della mobilità obbligatoria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©