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I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche su welfare integrativo per gli enti pubblici non economici

di Risposte a cura dell'Aran (*)

È possibile avere indicazioni circa l’attuazione delle disposizioni in materia di welfare integrativo, previsto dall’art. 80 del Ccnl del comparto Funzioni centrali 2016/2018, per un ente proveniente dall’ex comparto degli enti pubblici non economici? (Comparto Funzioni Centrali)

Per gli enti pubblici non economici, il Ccnl sottoscritto lo scorso 12 febbraio ha espressamente indicato, tra le fonti di finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale, ora ricompresi sotto l’unica dicitura “welfare integrativo”, lo stanziamento già previsto dall’art. 27, comma 2, del Ccnl per il comparto Epne del 14/2/2001.
Secondo la previsione del comma 2 dell’art. 80 del Ccnl 2016/2018, tale somma può essere ora integrata mediante una quota parte del fondo risorse decentrate di cui all’art. 77 del contratto medesimo.
Dal momento che la ripartizione delle risorse di tale fondo, tra le diverse destinazioni individuate nel richiamato art. 77, viene definita in sede di contrattazione integrativa, e tenuto altresì conto del fatto che il Ccnl non fornisce parametri cui ancorare la voce di utilizzo rappresentata dal welfare integrativo, non è possibile individuare in astratto una consistenza massima di risorse da destinare a tale finalità, fatto salvo il necessario rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse posti dallo stesso Ccnl (art. 77, comma 3), nonché dei limiti alla crescita dei fondi, posti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di finanza pubblica.
Il quantum disponibile per i benefici di cui all’art. 80, pertanto, sarà costituito dalle risorse già appostate, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del Ccnl Enti pubblici non economici del 14/2/2001, cui potranno eventualmente aggiungersi le risorse del Fondo destinate a welfare integrativo in sede di contrattazione integrativa.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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