Personale

Mansioni superiori dirigenziali anche senza conduzione della struttura e assegnazione di obiettivi

di Guido Befani

Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, va escluso solo qualora l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento. È quanto afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30811/2018.

L’approfondimento
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sui presupposti per il riconoscimento delle differenze stipendiali dovute nel caso di svolgimento di funzioni superiori dirigenziali ed in particolare sui profili di legittimità del diniego di riconoscimento per mancata “conduzione della struttura” o per mancata formale assegnazione degli obiettivi.

La decisione
Nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, il Collegio ha avuto modo di rilevare come in materia di pubblico impiego contrattualizzato, all’impiegato cui siano state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere.
Per il Collegio, infatti, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell’articolo 52, comma 5, Dlgs 165/2001, non sarebbe condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’articolo 36 della Costituzione, sicché il diritto va escluso solo qualora l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (in termini Cass. n. 24266/2016).
Detti principi, conseguentemente, operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. A tal fine, quindi, è innanzitutto necessario che l’ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale perché, sulla base delle previsioni del Dlgs 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull’organizzazione è rimessa al potere discrezionale della Pa che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale.
Pertanto, ove la posizione dirigenziale sia stata istituita ed assegnata di fatto a dipendente privo della qualifica dirigenziale, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può essere escluso valorizzando la mancata formale assegnazione degli obiettivi, che incide unicamente sul trattamento accessorio spettante, perché mentre la retribuzione di posizione retribuzione riflette “il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione”, quella di risultato, che corrisponde all’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione, presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva l’evidente erroneità della sentenza impugnata che ha escluso la natura dirigenziale delle funzioni svolte dalla Russo sostanzialmente perché era mancata la «conduzione della struttura», ossia un elemento caratterizzante l'incarico di dirigente di struttura semplice o complessa, che non vale, invece, ad escludere la configurabilità di un incarico dirigenziale di tipo professionale che comporta l'affidamento di “compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura” nonché “funzioni di collaborazione e di corresponsabilità nella gestione delle attività”, non dell'ufficio nel suo complesso.

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