Personale

Ufficio staff, incentivi tecnici manutenzione, anzianità contributiva, lavoro flessibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Incentivo per funzioni tecniche e attività manutentive
La possibilità di erogare incentivi per funzioni tecniche in base al Dlgs 50/2016 per attività di manutenzione è stata esaminata dalla Corte dei conti della Puglia con deliberazione n. 140/2018/PAR. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono espressamente richiamate dall’attuale elencazione tassativa e, pertanto, deve escludersi la possibilità di procedere all'incentivazione di tali attività.
I gudici pugliesi, infatti, chiariscono che le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
Il carattere tassativo delle attività incentivabili è avvalorato sia dall'utilizzo dell'avverbio «esclusivamente» che dall'assenza di un'esplicita norma che portano a desumere che il predetto emolumento non può essere utilizzato per le attività di manutenzione, attività non indicate dal legislatore.

Costituzione ufficio di staff e incarico a personale in quiescenza
È possibile costituire gli uffici previsti dall'articolo 90 del tuel assumendo a tempo determinato personale in quiescenza che preveda l'inquadramento in categoria C del Ccnl di comparto?
La Corte dei conti della Basilicata, con deliberazione n. 38/2018PAR ha illustrato che il vigente quadro normativo consente l'assunzione di personale in quiescenza per lo svolgimento di «incarichi di staff» in base all’articolo 90 tuel, purché ciò avvenga nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza contabile.
In particolare, è necessario verificare che l'effettivo contenuto della prestazione dedotta in contratto sia diverso da quelle tassativamente vietate e non soffermarsi sul tipo contrattuale tramite cui la convenzione è stipulata o sul livello di inquadramento garantito.
Diviene dirimente, quindi, la tipologia di attività concretamente dedotta nell'obbligazione.

Raggiungimento anzianità massima contributiva
A una dipendente è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, in base all'articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 (convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133). La lavoratrice ha fatto ricorso, ma la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 20 novembre 2018 n. 29953 ha dato ragione all'ente. La risoluzione deve essere esercitata, anche in difetto di adozione di un formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell'amministrazione, considerandone la struttura e la dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di natura negoziale posti in essere nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
L'esercizio della facoltà, quindi, richiede idonea motivazione, poiché in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell'ambito di politiche del lavoro. In mancanza, la risoluzione unilaterale dei rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (articolo 5, comma 2, Dlgs 165/2001), l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 codice civile), e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articoli 97 della Costituzione, nonché l'articolo 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE”.

Modalità selezione personale con rapporto flessibile
Non si configura il reato di abuso d'ufficio in capo ad amministratori e segretario di un ente che, dovendo celermente ed in tempi strettissimi reclutare personale, deliberino di affidarsi ad un'agenzia interinale la quale individui gli idonei tramite una procedura selettiva che non consenta di comparare la posizione di tutti gli iscritti ai centri di impiego.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale, sezione VI, con la sentenza del 23 novembre 2018 n. 52883, relativamente al caso di alcuni amministratori di un ente provinciale ai quali era stato contestato il reato di abuso d'ufficio per aver deliberato di stipulare un contratto per l'assunzione di otto dipendenti destinati formalmente ad uffici per i quali era stata rappresentata l'urgenza e che, invece, erano stati destinati allo staff dell'ufficio di presidenza, così violando l'articolo 90 Tuel (che prevede il ricorso a personale esterno per tale staff solo nel caso - nella specie non ricorrente - di ente non dissestato o non strutturalmente deficitario).

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