Personale

Fondo decentrato, il vademecum operativo di fine anno dopo le esclusioni dai tetti di spesa

di Gianluca Bertagna

L'articolo 10 del Dl 135/2018 (decreto semplificazioni) ha finalmente chiarito che gli incrementi previsti dai contratti sui fondi delle risorse decentrate sono esclusi dal limite stabilito dall'articolo 23, comma 2. del Dlgs 75/2017.
È, quindi, il momento di compiere le ultime azioni in materia di contrattazione integrativa decentrata. Il 31 dicembre di ogni anno costituisce un importante punto di arrivo con riflessi sia sulle procedure sia sul bilancio, dopo che i principi contabili hanno indicato come agire a seconda dello stato di avanzamento dei lavori sugli integrativi. Quest'anno, poi, le cose si sono complicate con la stipula del contratto del 21 maggio 2018.
Sono due i momenti fondamentali dell'intera procedura. Da una parte è necessario costituire il fondo delle risorse decentrate e quindi quantificare la somma da portare al tavolo con sindacati. Dall'altra parte si deve stipulare un contratto integrativo decentrato che vada a individuare i criteri per l'erogazione dei trattamenti accessori. I principi contabili si sono preoccupati di spiegare che cosa succede al bilancio a seconda dallo stato delle cose. Il tutto è disciplinato al punto 5.2., lettera a), dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011.

Se l’ente non costituisce il fondo
Il caso più grave è certamente quello dell'ente che entro il 31 dicembre non ha neppure costituito il fondo delle risorse decentrate. Quest'anno, peraltro, sono emerse diverse criticità in quanto l'articolo 67 del contratto 21 maggio 2018 ha reimpostato le regole per la quantificazione delle somme lasciando spesso dubbi interpretativi per i quali a oggi non vi ha ancora una soluzione definitiva. Pensiamo solo, ad esempio, alla questione della 0,20% del monte salari 2001 oppure alla difficoltà di mettere insieme la costituzione del fondo con il valore delle posizioni organizzative per il rispetto del limite dell'anno 2016 come previsto dall'articolo 23 comma 2, del Dlgs 165/2001. Di fatto, se un ente non costituisce il fondo si trova nella situazione più difficile in quanto confluiranno dell'avanzo di amministrazione solo le somme non già spese della parte stabile che si ritiene essere comunque obbligatoria in quanto prevista dai contratti.

Quando l’ente non chiude il contratto integrativo
Il secondo contesto lo troviamo quando un ente, dopo aver costituito il fondo, non riesce a chiudere con un contratto integrativo stipulato definitivamente la procedura delle risorse decentrate. In questo caso, nell'avanzo di amministrazione vincolato confluiscono non solo le somme non spese di parte stabile, ma anche quelle di parte variabile in quanto la costituzione ne ha almeno determinato i valori.
Nel principio contabile vi è però un inciso da tenere in stretta considerazione: il consiglio è, infatti, quello di richiedere la certificazione della costituzione del fondo all'organo di revisione al fine di “bloccare” definitivamente le somme.
La situazione ideale sia dal punto di vista delle procedure della contrattazione che da quello della contabilità, la si raggiunge quando un ente dopo aver costituito il fondo riesce anche a contrattarlo e siglarlo definitivamente entro il 31 dicembre. In questo caso tutte le somme non già erogate confluiranno nel fondo pluriennale vincolato in quanto la stipula dà certezza di esigibilità degli importi. Questo accade, naturalmente, sia che lente sia riuscito a stipulare un accordo triennale così come previsto dall'articolo 8 del contratto 21 maggio 2018 sia in presenza di un accordo “ponte” di durata annuale.

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