Personale

Graduatorie ad esaurimento e diploma magistrale all'Adunanza plenaria

di Guido Befani

Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni interpretative:
1. Se la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e se la sopravvenienza ora per allora di un titolo legittimante l’iscrizione, imponga al Miur la piena delibazione di legittimità sulla relativa domanda;
2. Se la definizione dei decreti ministeriali quali atti generali per l’esecuzione della legge implichi, in caso di reiterati annullamenti giurisdizionali, la rimessione in termini dei soggetti che intendano far valere il titolo legittimante per far constare la nullità del decreto ministeriale che, in sede di riemanazione, replichi tal quale il vizio di legittimità che ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento;
3. Se un atto amministrativo generale nullo sia in grado di definire rapporti comunque inerenti all’acquisizione di posizioni di status connessi al valore legale del titolo di studio;
4. Se, in attesa della definitiva trasformazione delle procedure abilitanti per gli aspiranti docenti, la natura abilitante del diploma magistrale possa ancora configurare un sistema di reclutamento misto, ossia concorsuale o per titoli di servizio mediante attingimento dalle graduatorie ad esaurimento fino al loro esaurirsi, con conseguente minor enfasi sul concorso pubblico e con maggior attenzione sulla formazione in continuo divenire del docente, anche attraverso esperienze certificate sul campo;
5. Se il limite temporale del predetto regime transitorio, ormai cessato per legge, determini, esso sì, decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato;
6. se si possa escludere, come sopra argomentato, ogni conflitto attuale o potenziale tra la presente controversia ed i regimi di reclutamento straordinario indicati nell’articolo 4, Dl n. 87/2018.
È quanto afferma la VI sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza di remissione 4 dicembre 2018 n. 6885.

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato ha disposto la remissione all'adunanza plenaria della questione relativa alla definizione normativa dei decreti Miur che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento, le Graduatorie ad esaurimento, cd Gae, per il personale docente ed educativo di cui all’articolo 1, co. 605, lett. c), IV periodo, Legge 296/2006 (che aveva trasformato così le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401, Dlgs 297/1994), relative al triennio 2014-2017, poi prorogato al 2019.

La decisione      
Nel rimettere la questione all’Adunanza Plenaria, il Collegio ha avuto modo di rilevare come l’applicazione di quanto statuito nella precedente Ad. Plen. 11-2017 abbia comportano un impatto sociale così elevato da far intervenire espressamente il Legislatore, con l’articolo 4, Dl 87/2018, per indicare un percorso ordinato per i soli docenti in possesso del diploma magistrale e, in particolare, se gli effetti di quanto rilevato dalla plenaria 11-2017 possano limitarsi solo per il futuro.
Per il Collegio, infatti, risulta dal sistema complessivo delle GAE un’oggettiva incertezza sul significato del valore abilitante del diploma magistrale, dovuta alla poco felice formulazione dell’art. 2, d.i. 10 marzo 1997, che sovrappone diplomati magistrali e diplomati di scuola materna, specie alla luce dell’allora (1997) vigente art. 399 e ss., d.lgs. n. 297 del 1994 in virtù dei quali l’accesso ai ruoli dei docenti di scuola materna, elementare e secondaria avveniva, per metà, mediante concorsi per titoli ed esami e, per la restante metà, mercé concorsi per soli titoli.
Inoltre, a fronte del perdurante regime transitorio di cui all’articolo 15, co. 7, Dpr 323/1998, l’efficacia rebus sic stantibus di detto valore abilitante per i diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 così come chiarito dalla sentenza n. 11/2017, appare necessario chiarire qual debba essere il limite ultimo di validità del citato regime transitorio stante l’evidente commistione di regole tra valore del titolo di studio e metodi del reclutamento (questi ultimi rimasti ben oltre il 2013 con la regola del cd “doppio canale”: 50% a concorso; 50% attingendo dalle c.d. graduatorie permanenti, così trasformate dalle graduatorie dei concorsi per soli titoli).
In tale dubbio contesto normativo, pertanto, sono apparse al Collegio due evidenti criticità, la prima delle quali investe la natura dei Dm d’aggiornamento delle Gae quali “atto generale ad effetti indivisibili” ovvero “atto di mera macro-organizzazione”. La seconda, invece, riposerebbe proprio nella definizione del concetto di “valore abilitante” riconoscibile al diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
Conseguentemente, è apparso opportuno al Collegio di rimettere in sede plenaria la valutazione circa l’incidenza nella specie di due importanti “sopravvenienze”. La prima, rappresentata dall’art. 4 del Dl 87/2018, che oltretutto consta di due parti, una emergenziale volta salvaguardare la continuità didattica per tutta la durata dell'a.s. 2018/19 con riguardo ai docenti in possesso del (solo) diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, che però non sembrerebbe riguardare gli odierni appellanti, i quali aspirano ad accedere alle Gae da cui essi attualmente son fuori; l’altra parte è dedicata ad un piano straordinario di assunzioni che, viceversa, potrà interessare gli odierni appellanti, solo se, al momento della procedura, essi saranno già iscritti a pieno titolo nelle Gae.
La seconda sopravvenienza, invece, si riconnetterebbe all’articolo 15, co. 3, Dpr 323/1998 e si rinviene nell’articolo 26, co. 6, Dlgs 62/2017 sulla valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e sugli esami di Stato, ai sensi del quale “con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323”. Per il Collegio, pertanto, in difetto di un’altra e pariordinata fonte normativa, una volta esaurite le procedure straordinarie di cui all’articolo 4, commi 1 ter e 1 quater, Dl 87/2018, quand’anche gli appellanti conseguissero l’iscrizione nell’invocata III fascia delle Gae, il loro titolo non sarebbe più spendibile per ottenere la docenza.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la non condivisione dei principi di diritto indicati nella sentenza Ad. Plen. n. 11/2017 e, per l’effetto, il deferimento del ricorso, ai sensi dell'art. 99, co. 3, Cpa, all'esame dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per gli opportuni chiarimenti del caso.

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