Personale

Speciale manovra/2 - Per i dipendenti scavalco condiviso con calendario predeterminato

di Vincenzo Giannotti

L'utilizzo congiunto del personale da parte degli enti locali è stato sino a oggi regolato sia in via legislativa sia contrattuale. L'articolo 1, comma 577, della legge 311/2004 ha dato la possibilità ai piccoli Comuni di avvalersi del cosiddetto «scavalco di eccedenza» che consiste nell'utilizzo di uno stesso dipendente tra due Comuni oltre al suo normale orario di obbligo settimanale, nel limite massimo delle 48 ore settimanali complessive. L'articolo 14, comma 1, del contratto del 22 gennaio 2004 ha esteso anche agli altri enti territoriali la possibilità di utilizzare lo stesso dipendente ma solo all'interno del suo normale orario di obbligo settimanale (36 ore settimanali) mediante l'istituto del cosiddetto «scavalco condiviso». Questa ultima indicazione contrattuale è ora regolata anche in via legislativa dall'articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2019.

Il passaggio dal comparto autonomie locali a funzioni locali
Il nuovo contratto del comparto funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, rinvia alle disposizioni sullo scavalco condiviso esclusivamente in tema di utilizzazione di personale titolare di posizione organizzativa (articolo 17, comma 6) facendo esplicito riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del contratto del 2004. Si ricorda come, il passaggio operato dal contratto del 13 luglio 2016, ha modificato gli enti appartenenti alle funzioni locali rispetto a quelli precedentemente appartenenti alle Autonomie locali. Infatti, sono stati inseriti e/o riclassificati nuovi enti (Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15 della regione Sicilia) con soppressione di altri (agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; Scuola superiore della pubblica amministrazione locale – Sspal; associazioni regionali delle Camere di commercio). Attraverso, quindi, l'inserimento di una specifica norma, all'interno della legge di bilancio 2019, a partire dal 1° gennaio 2019, lo scavalco condiviso potrà essere effettuato dagli enti locali nei confronti di tutti gli enti del comparto funzioni locali, utilizzando la medesima normativa, in quanto compatibile, contenuta nell’articolo14 del contratto del 2004 cui il legislatore fa espresso rinvio.

I presupposti per lo scavalco condiviso
Al fine di poter validamente attivare l'istituto della condivisione del personale, la normativa prevede il previo consenso del lavoratore interessato su un periodo di tempo predeterminato sin dall'inizio. L'utilizzazione può avvenire esclusivamente per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (36 ore settimanali) del dipendente, con obbligo del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Infine, la norma stabilisce uno specifico obbligo di disciplinare, l'utilizzazione del lavoratore tra i due enti, mediante convenzione.

I vantaggi nell'utilizzazione del personale condiviso
A seguito di alcune posizioni divergenti della magistratura contabile, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 23/2016, ha precisato come la spesa sostenuta dall'ente utilizzatore, nello scavalco condiviso, non rientri nelle limitazioni della spesa del personale a tempo determinato (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010), in quanto il personale è pur sempre utilizzato nell'ambito del suo normale orario di lavoro. Tale è la differenza rispetto all'utilizzazione, da parte di piccoli Comuni, dello scavalco di eccedenza, in quanto in quest'ultima ipotesi il dipendente è utilizzato nell'amministrazione di destinazione oltre al suo orario di obbligo. In questo caso, pertanto, la spesa per il numero di ore eccedenti (nel limite massimo delle 12 ore settimanali) dovrà essere computata all'interno del limite disposto dalla normativa per le assunzioni di personale flessibile (spesa non superiore a quella sostenuta nell'anno 2009).

La legge 145/2018 in Gazzetta

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