Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche in materia di permessi orari

Risposte a cura dell'Aran (*)

I permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui all’art. 51 del Ccnl 2016-2018 non possono essere utilizzati, nello stesso giorno, congiuntamente ad altre tipologie di permesso.
Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell’arco della stessa giornata, il permesso orario per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l'assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.
Al fine di favorire un’applicazione più flessibile dell’istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:
a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia;
b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso in questione anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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