Personale

Sull’Home care premium non si può chiedere il parere della magistratura contabile

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 209/2018/PAR, la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere, di un Comune siciliano, attinente al progetto che gli enti locali predispongono e gestiscono, in convenzione con l’Inps, e che prende il nome di “Home Care premium”.
La pronuncia apparentemente poco importante, in quanto di tipo procedurale, che osta all’emissione del parere, in quanto la relativa richiesta non finalizzata all’interpretazione generale ed astratta di norma attinente alla contabilità, in realtà fa luce sulla natura giuridica del progetto “Home Care premium” e, quindi, sulla conseguente interpretazione normativa che potrebbe conseguire alle “zone d’ombra” ermeneutiche lasciate dalle convenzioni, stipulate fra l’ente previdenziale e gli enti locali.
Il sindaco di un Comune siciliano, premesso di aver stipulato un accordo di programma con il direttore regionale dell’Inps, per la gestione del citato progetto assistenziale “Home care premium”, richiedeva un parere articolato in tre quesiti:
1) se le somme corrisposte dall’Inps al Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal suddetto Accordo, siano da considerarsi salario accessorio per il personale impegnato nel servizio;
2) se a tali risorse si applichi il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2016;
3) se il percorso ermeneutico seguito dalla Sezioni Riunite della Corte, con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, possa essere applicato anche a detti compensi.
Secondo la Corte siciliana, tuttavia, i pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno.
I pareri attengono, inoltre, a profili di carattere generale nell’ambito della materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (ex multis, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).
Ciò premesso, la Sezione di controllo ritiene la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto le problematiche attinenti la contabilità pubblica sottoposte allo scrutinio, asseritamente definite “di carattere generale”, costituiscono, invero, concreta applicazione del contenuto di un accordo di programma stipulato tra il comune e il direttore regionale dell’Inps per la gestione del progetto di assistenza domiciliare “Home Care premium”.
La richiesta di parere, pertanto, attiene ad un atto convenzionale sottoscritto nell’ambito dell’autonomia dell’ente locale, del quale, peraltro, non sono note neppure le modalità di articolazione delle prestazioni delle parti, al fine di poter qualificare il previsto corrispettivo – ancorché in termini astratti – quale salario accessorio per i dipendenti impegnati nel servizio.
In ogni caso, la funzione consultiva non può essere utilizzata dagli enti locali per la soluzione di problematiche attinenti la contabilità pubblica scaturenti dall’attività concretamente posta in essere da ogni singola amministrazione nell’esercizio delle proprie prerogative e dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento; il carattere della generalità e dell’astrattezza, infatti, deve sempre contraddistinguere le richieste di parere sottoposte alla Corte, in quanto  l’applicazione di istituti generali della contabilità pubblica a fattispecie concrete finirebbe per tradursi in un’intrusione nei processi decisionali dell’ente (Sezione delle Autonomie, n. 3/2014).

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