Personale

Al 20% del personale a tempo indeterminato il tetto delle assunzioni a termine nei Comuni senza dirigenza

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con deliberazione n. 85/2018/PAR del 28 dicembre 2018, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, è intervenuta sui limiti assunzionali del personale apicale, a tempo determinato, dei comuni privi di dirigenza, precisando che il tetto massimo è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato.

Il quesito
Tramite il Consiglio Autonomie Locali (Cal) del Lazio, il Sindaco del comune di Amatrice ha chiesto un parere alla Corte sulla corretta interpretazione dell’art. 110, comma 1, del Tuel e, in particolare, sulla possibilità di assunzione, con contratti a tempo determinato, di “responsabili dei servizi o degli uffici” oltre il limite massimo previsto per le “qualifiche dirigenziali” dal medesimo art. 110, ovvero se vi sia, comunque, un tetto entro il quale dover quantificare detta possibilità di assunzione.

Le considerazioni della Corte
La Corte ha, anzitutto, esaminato il caso sotto il profilo costituzionale, evidenziando che per le assunzioni di che trattasi, sotto il profilo delle modalità di selezione dei soggetti da incaricare, viene in considerazione l’articolo 97 della Costituzione, che legittima il conferimento di incarichi a carattere fiduciario, come nel caso di specie. Tuttavia, detta fiduciarietà va interpretata in senso “oggettivo”, ovvero come individuazione del soggetto previa selezione comparativa tra candidati, nel rispetto del principio di trasparenza della selezione. Di conseguenza, in coerenza con la peculiarità delle funzioni e la rigidità dei presupposti per il conferimento di detti incarichi, trova spazio la definizione ex lege di un tetto di contenimento quantitativo di tale forma assunzionale, da fissarsi nei regolamenti di organizzazione degli Enti locali. Per altro verso, rispetto a queste forme di assunzione, viene in considerazione il principio dell’autonomia dell’Ente locale, costituzionalmente sancito dall’articolo 114 della Costituzione, e con esso la potestà statutaria dell’Ente.
Spetta a quest’ultimo, infatti, la definizione quantitativa di tale personale necessaria per la corretta organizzazione dei propri uffici, sempre nel rispetto dei limiti normativi generali, in quanto al potere auto organizzativo dell’Ente si contrappone il potere di legislazione esclusiva dello Stato in tema di assunzione del personale.
Come confermato dalla Corte costituzionale, infatti, in tale materia opera la riserva di legge statale, con conseguente applicabilità anche agli ordinamenti locali (e regionali) della normativa emanata per le Amministrazioni dello Stato.
Il principio è ribadito anche a livello di legge ordinaria, sia generale che speciale (Tuel), poiché gli articoli 111 Tuel e 27 Dlgs 165/2001 (Tupi), dispongono l’obbligo di adeguamento della disciplina della dirigenza degli Enti territoriali alle disposizioni dettate per le Amministrazioni dello Stato, “nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare” e “tenendo conto delle proprie peculiarità”.

Entrando nell’analisi specifica della norma in esame, come detto, l’art. 110, per la sola qualifica dirigenziale, prevede espressamente la fissazione di un tetto assunzionale, pari al 30% dei posti di dirigente in organico, mentre nulla dispone per quanto riguarda il personale non dirigenziale cui affidare posizioni organizzative di uffici o servizi, ovvero di alta specializzazione. In realtà, al fine di rinvenire un limite normativo occorre spostare l’attenzione sui tetti fissati per l’assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato, nel cui ambito sono comprese le figure non dirigenziali. Al riguardo, viene in considerazione la disciplina generale di cui al Dlgs 81/2015 (cd Jobs act) e, in particolare, la disposizione contenuta all’articolo 23, per cui il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5.
La norma, inoltre, ricomprende nella categoria del “lavoro a tempo determinato” le figure del responsabile di uffici/servizi e di alta specializzazione, con conseguente obbligo del loro conteggio nel corrispondente tetto massimo complessivo.
Non si può, pertanto, parlare di mancanza di una regolazione di fonte primaria della materia nella previsione di un limite massimo alle assunzioni dei responsabili di uffici/servizi o di personale di alta specializzazione, né di generale “possibilità di nomina di responsabili di servizio anche oltre tali limiti” (quelli del 30% della dirigenza di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel), come paventato nella richiesta di parere: il parametro fissato per le posizioni di responsabile degli uffici/servizi nonché di alta amministrazione a tempo determinato non è confrontabile con quello dei dirigenti, stante la diversità dei termini di calcolo delle percentuali, i primi rispetto al personale a tempo indeterminato, i secondi rispetto all’organico di diritto della dirigenza.
In ultimo, la Corte ha voluto sottolineare che, in questo quadro normativo, assume rilievo l’articolo 6, Dlgs 165/2001, come modificato dall’articolo 4, Dlgs 75/2017, che dispone il ricalcolo dell’organico, nell’ambito dei Piani di fabbisogno triennali, come somma tra il personale presente nell’organico di fatto e la quota residuale, fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa a legislazione vigente, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria, che non consente l’ampliamento della spesa pubblica di personale. L’aggiornamento annuale dei “fabbisogni” determinerà per le Amministrazioni pubbliche e, tra esse, per gli Enti locali, l’obbligo di verifica delle sopravvenienze normative in tema di tetti di spesa e ridefinizione, anche in base a questo parametro, delle facoltà assunzionali di volta in volta consentite.

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