Personale

Concorsi, termine lungo per i danni da atto illegittimo solo a chi prima ne ha chiesto l'annullamento

di Alessandro Russo

Con la sentenza n. 37/2019, il Tar Calabria ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un dipendente del comune di Cosenza, per la tardività della domanda di risarcimento del danno da revoca di procedura selettiva.

Il caso
Nel 2009 il ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico per l'assunzione di 4 dirigenti del Comune, arrivando quarto. Nel 2011, quando l'ente revocava l'intera procedura, l’uomo non ricorreva contro il provvedimento.
Nel 2018, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune ad approvare la graduatoria del concorso illegittimamente revocato e procedere all'assunzione dei vincitori, in base ai posti disponibili alla data della pubblicazione della sentenza. Solo a questo punto, il quarto in quarto in graduatoria è ricorso per il risarcimento dei danni subiti dall'illegittima revoca del concorso, quantificati in mezzo milione di euro.
Il Comune di Cosenza si è costituito contestando la tardività della domanda.

I termini
Muovendo dall'articolo 30, commi 3 e 5 del cofice del procedimento amministrativo che dispone: «La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (...). Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza», il Collegio ha afferma che il dipendente ha presentato domanda risarcitoria, avendo omesso di chiedere l'annullamento della determinazione di revoca della procedura selettiva.

La richiesta di annullamento
Tuttavia il differimento del termine per la presentazione dell'istanza di risarcimento del danno provocato da provvedimento amministrativo illegittimo è legato al fatto che la pronuncia di annullamento derivi da azione proposta da chi, successivamente, instauri un nuovo giudizio per il ristoro del danno subito.
Il legame si evincerebbe dal tenore letterale della norma che: «sul presupposto che sia stata esperita azione di annullamento ad opera del danneggiato - consente a quest’ultimo di agire per il ristoro del pregiudizio lamentato nel corso del giudizio o, comunque, sino 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».
Da una lettura sistemica del codice del processo amministrativo emergerebbe infatti che la legittimazione a presentare domanda risarcitoria nel corso del giudizio, tramite motivi aggiunti, è riconosciuta solamente a chi abbia chiesto l'annullamento dell'atto illegittimo, ferma la facoltà per il medesimo di agire per il ristoro entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Spiega il Tar che la ragione di questa lettura si fonda sull'esigenza di concedere un termine più ampio per la proposizione della domanda di risarcimento solamente a quei soggetti che abbiano agito diligentemente per ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo. Così il Collegio afferma che il ricorrente avrebbe dovuto agire per il risarcimento del danno dall'illegittima revoca del concorso nel termine perentorio di 120 giorni dalla conoscenza della revoca stessa e dichiara tardivo il ricorso, compensando le spese.

La sentenza del Tar Calabria n. 37/2019

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